Art. 88 · Autenticazione e accesso al sistema REX per i paesi terzi

Art. 88

Autenticazione e accesso al sistema REX per i paesi terzi

In vigore dal 1 giu 2023
Autenticazione e accesso al sistema REX per i paesi terzi 1.   L’autenticazione e la verifica dell’accesso dei funzionari di paesi terzi ai fini dell’accesso al sistema REX centrale per i paesi terzi sono effettuate utilizzando EU Login e il sistema di gestione degli utenti per il sistema REX per i paesi terzi (T-REX). 2.   L’accesso degli operatori economici e di altre persone al sistema di domande preliminari di cui all’, paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento è anonimo. 3.   L’autenticazione e la verifica dell’accesso del personale della Commissione ai fini dell’accesso al sistema REX centrale per i paesi terzi sono effettuate utilizzando i servizi di rete forniti dalla Commissione. 4.   Qualora il regime commerciale preferenziale dell’Unione non sia più applicabile a un paese terzo, le autorità competenti di tale paese terzo conservano l’accesso al sistema REX per i paesi terzi per il tempo necessario a consentire a dette autorità di adempiere ai loro obblighi.
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