Art. 86 · Obiettivo e struttura del sistema REX per i paesi terzi con i quali l’Unione ha un regime commerciale preferenziale

Art. 86

Obiettivo e struttura del sistema REX per i paesi terzi con i quali l’Unione ha un regime commerciale preferenziale

In vigore dal 1 giu 2023
Obiettivo e struttura del sistema REX per i paesi terzi con i quali l’Unione ha un regime commerciale preferenziale 1.   Il sistema REX per i paesi terzi con i quali l’Unione ha un regime commerciale preferenziale (il sistema REX per i paesi terzi) consente agli operatori economici di tali paesi di preparare le domande di registrazione in qualità di esportatori registrati e alle autorità competenti di tali paesi di trattare le domande, nonché di gestire le registrazioni, ossia le modifiche e le revoche delle registrazioni, la cancellazione delle revoche e la comunicazione delle registrazioni. 2.   Il sistema REX per i paesi terzi consiste dei seguenti componenti comuni: a) un sistema di domande preliminari; b) un sistema REX centrale per i paesi terzi.
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