Art. 84 · Portale nazionale per gli operatori

Art. 84

Portale nazionale per gli operatori

In vigore dal 1 giu 2023
Portale nazionale per gli operatori 1.   Quando uno Stato membro istituisce un portale nazionale per gli operatori, gli operatori economici e altre persone utilizzano detto portale per trasmettere e scambiare le informazioni relative alle domande di registrazione e alle decisioni di registrazione, nonché in relazione a qualsiasi evento successivo che possa incidere sulla domanda o sulla registrazione originaria di cui all’ del presente regolamento. 2.   Lo Stato membro che sviluppa un portale nazionale per gli operatori ne informa la Commissione. 3.   Il portale nazionale per gli operatori interagisce con il sistema REX nazionale.
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