Art. 83 · Sistema REX centrale per gli Stati membri

Art. 83

Sistema REX centrale per gli Stati membri

In vigore dal 1 giu 2023
Sistema REX centrale per gli Stati membri 1.   Le autorità doganali degli Stati membri utilizzano il sistema REX centrale per gli Stati membri per trattare le domande di registrazione di cui all’ del presente regolamento, archiviare le registrazioni, trattare qualsiasi evento successivo che possa incidere sulla domanda o sulla registrazione originaria o effettuare ricerche nelle registrazioni. 2.   Il sistema REX centrale per gli Stati membri interagisce con il portale specifico dell’UE per gli operatori per il sistema REX, i servizi di informazioni sui clienti e altri sistemi pertinenti.
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