Art. 79 · Obiettivo e struttura del sistema REX per gli Stati membri

Art. 79

Obiettivo e struttura del sistema REX per gli Stati membri

In vigore dal 1 giu 2023
Obiettivo e struttura del sistema REX per gli Stati membri 1.   Il sistema REX per gli Stati membri consente alle autorità doganali degli Stati membri di registrare gli operatori economici stabiliti nell’Unione ai fini della dichiarazione dell’origine preferenziale delle merci, nonché di gestire tali registrazioni, ossia le modifiche e le revoche delle registrazioni, la cancellazione delle revoche e la comunicazione delle registrazioni. 2.   Il sistema REX per gli Stati membri consiste dei seguenti componenti comuni: a) un portale specifico dell’UE destinato agli operatori per il sistema REX per gli Stati membri; b) un sistema REX centrale per gli Stati membri. 3.   Gli Stati membri possono sviluppare i seguenti componenti nazionali: a) un portale nazionale per gli operatori; b) un sistema nazionale degli esportatori registrati («sistema REX nazionale»).
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