Art. 63 · Transizione informatica

Art. 63

Transizione informatica

In vigore dal 1 giu 2023
Transizione informatica 1.   Durante il periodo di transizione dell’NCTS quale stabilito nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 la Commissione fornisce agli Stati membri componenti comuni supplementari, norme transitorie e meccanismi di sostegno per creare un ambiente operativo in cui gli Stati membri che non hanno ancora utilizzato il nuovo sistema possano continuare temporaneamente a interagire con gli Stati membri che lo hanno già introdotto. 2.   La Commissione offre un componente comune sotto forma di convertitore centrale per lo scambio di messaggi mediante la rete comune di comunicazione. Uno Stato membro può decidere di applicarlo a livello nazionale. 3.   In caso di connettività graduale degli operatori economici e di altre persone, uno Stato membro può offrire un convertitore nazionale per lo scambio di messaggi tra l’operatore economico e altre persone e l’autorità doganale. 4.   La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, elabora le norme tecniche da applicare durante il periodo di transizione, che sono di natura operativa e tecnica tale da consentire la mappatura e l’interoperabilità tra i requisiti in materia di scambio di informazioni definiti nel regolamento delegato (UE) 2016/341 e i requisiti in materia di scambio di informazioni definiti nel regolamento delegato (UE) 2015/2446 unitamente al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
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