Art. 59
Autenticazione e accesso all’NCTS
In vigore dal 1 giu 2023
Autenticazione e accesso all’NCTS
1. Gli operatori economici hanno unicamente accesso al sistema di transito nazionale attraverso un portale nazionale per gli operatori. L’autenticazione e la verifica dell’accesso sono stabilite dagli Stati membri.
2. L’autenticazione e la verifica dell’accesso delle autorità doganali degli Stati membri ai fini dell’accesso ai componenti comuni dell’NCTS sono effettuate utilizzando i servizi di rete forniti dalla Commissione.
3. L’autenticazione e la verifica dell’accesso del personale della Commissione ai fini dell’accesso ai componenti comuni dell’NCTS sono effettuate utilizzando il sistema UUM&DS o i servizi di rete forniti dalla Commissione.
Storico versioni
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