Art. 59 · Autenticazione e accesso all’NCTS

Art. 59

Autenticazione e accesso all’NCTS

In vigore dal 1 giu 2023
Autenticazione e accesso all’NCTS 1.   Gli operatori economici hanno unicamente accesso al sistema di transito nazionale attraverso un portale nazionale per gli operatori. L’autenticazione e la verifica dell’accesso sono stabilite dagli Stati membri. 2.   L’autenticazione e la verifica dell’accesso delle autorità doganali degli Stati membri ai fini dell’accesso ai componenti comuni dell’NCTS sono effettuate utilizzando i servizi di rete forniti dalla Commissione. 3.   L’autenticazione e la verifica dell’accesso del personale della Commissione ai fini dell’accesso ai componenti comuni dell’NCTS sono effettuate utilizzando il sistema UUM&DS o i servizi di rete forniti dalla Commissione.
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