Art. 55
Sistema nazionale di esportazione
In vigore dal 1 giu 2023
Sistema nazionale di esportazione
1. L’AES nazionale interagisce con il portale nazionale per gli operatori ed è utilizzato dall’autorità doganale dello Stato membro per trattare le dichiarazioni di esportazione e di riesportazione.
2. Gli AES nazionali degli Stati membri comunicano tra loro per via elettronica attraverso la rete comune di comunicazione e trattano le informazioni sulle esportazioni e sulle uscite ricevute da altri Stati membri.
3. Gli Stati membri forniscono e mantengono un’interfaccia a livello nazionale tra l’AES nazionale e l’EMCS ai fini dell’articolo 280 del codice e degli della direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio (8).
4. Gli Stati membri forniscono e mantengono un’interfaccia a livello nazionale tra l’AES nazionale e l’NCTS ai fini dell’articolo 280 del codice e dell’articolo 329, paragrafi 5 e 6, e dell’articolo 333, paragrafo 2, lettere b) e c), del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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