Art. 52 · Autenticazione e accesso all’AES

Art. 52

Autenticazione e accesso all’AES

In vigore dal 1 giu 2023
Autenticazione e accesso all’AES 1.   Gli operatori economici e le altre persone hanno unicamente accesso all’AES nazionale tramite il portale nazionale per gli operatori. L’autenticazione e la verifica dell’accesso sono stabilite dagli Stati membri. 2.   L’autenticazione e la verifica dell’accesso delle autorità doganali degli Stati membri ai fini dell’accesso ai componenti comuni del sistema AES sono effettuate utilizzando i servizi di rete forniti dalla Commissione. 3.   L’autenticazione e la verifica dell’accesso del personale della Commissione ai fini dell’accesso ai componenti comuni del sistema AES sono effettuate utilizzando il sistema UUM&DS o i servizi di rete forniti dalla Commissione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2023:1070:oj#art-52