Art. 52
Autenticazione e accesso all’AES
In vigore dal 1 giu 2023
Autenticazione e accesso all’AES
1. Gli operatori economici e le altre persone hanno unicamente accesso all’AES nazionale tramite il portale nazionale per gli operatori. L’autenticazione e la verifica dell’accesso sono stabilite dagli Stati membri.
2. L’autenticazione e la verifica dell’accesso delle autorità doganali degli Stati membri ai fini dell’accesso ai componenti comuni del sistema AES sono effettuate utilizzando i servizi di rete forniti dalla Commissione.
3. L’autenticazione e la verifica dell’accesso del personale della Commissione ai fini dell’accesso ai componenti comuni del sistema AES sono effettuate utilizzando il sistema UUM&DS o i servizi di rete forniti dalla Commissione.
Storico versioni
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