Art. 5
Autenticazione e accesso all’EUCTP
In vigore dal 1 giu 2023
Autenticazione e accesso all’EUCTP
1. L’autenticazione e la verifica dell’accesso degli operatori economici e di altre persone ai fini dell’accesso all’EUCTP sono effettuate utilizzando il sistema UUM&DS.
Affinché i rappresentanti doganali siano autenticati e possano accedere all’EUCTP, la loro delega per agire in tale capacità è registrata nel sistema UUM&DS o in un sistema di gestione dell’identità e dell’accesso istituito da uno Stato membro a norma dell’ del presente regolamento. La delega non è registrata ai fini dell’accesso al portale specifico dell’UE per gli operatori per il PoUS di cui all’ del presente regolamento o dell’accesso all’interfaccia condivisa per gli operatori per l’ICS2 di cui all’ del presente regolamento.
2. L’autenticazione e la verifica dell’accesso delle autorità doganali degli Stati membri ai fini dell’accesso all’EUCTP sono effettuate utilizzando i servizi di rete forniti dalla Commissione.
3. L’autenticazione e la verifica dell’accesso del personale della Commissione ai fini dell’accesso all’EUCTP sono effettuate utilizzando il sistema UUM&DS o i servizi di rete forniti dalla Commissione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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