Art. 46
Repertorio comune dell’ICS2
In vigore dal 1 giu 2023
Repertorio comune dell’ICS2
1. Il repertorio comune dell’ICS2 è utilizzato dalla Commissione e dalle autorità doganali degli Stati membri per il trattamento, l’archiviazione e lo scambio delle indicazioni delle dichiarazioni sommarie di entrata, delle richieste di modifiche, delle richieste di invalidamento, delle notifiche di arrivo, delle informazioni relative alla presentazione delle merci, delle informazioni relative alle richieste e ai risultati di analisi dei rischi, delle raccomandazioni di controllo, delle decisioni di controllo, nonché dei risultati dei controlli e delle informazioni scambiate con gli operatori economici o altre persone.
2. Il repertorio comune dell’ICS2 è utilizzato dalla Commissione e dagli Stati membri a fini statistici e di valutazione e per lo scambio di informazioni sulle dichiarazioni sommarie di entrata tra gli Stati membri e tra la Commissione e gli Stati membri.
3. Il repertorio comune dell’ICS2 è utilizzato dalla Commissione e dagli Stati membri ai fini della raccolta, dell’archiviazione, del trattamento e dell’analisi di elementi aggiuntivi di informazione in combinazione con le dichiarazioni sommarie di entrata, per supportare i processi di gestione dei rischi di cui all’, paragrafo 3, del presente regolamento attraverso la funzionalità di analisi della sicurezza dell’ICS2.
4. Il repertorio comune dell’ICS2 interagisce con l’interfaccia condivisa per gli operatori, con le interfacce nazionali per gli operatori eventualmente sviluppate dagli Stati membri e con i sistemi nazionali di entrata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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