Art. 45
Interfaccia condivisa per gli operatori
In vigore dal 1 giu 2023
Interfaccia condivisa per gli operatori
1. L’interfaccia condivisa per gli operatori costituisce un punto di accesso all’ICS2 per gli operatori economici e le altre persone ai fini dell’articolo 182, paragrafo 1 bis, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
2. L’interfaccia condivisa per gli operatori interagisce con il repertorio comune dell’ICS2 di cui all’ del presente regolamento.
3. L’interfaccia condivisa per gli operatori è utilizzata per le comunicazioni, le richieste di modifiche, le richieste di invalidamento, il trattamento e l’archiviazione delle indicazioni delle dichiarazioni sommarie di entrata e delle notifiche di arrivo, nonché per lo scambio di informazioni tra le autorità doganali degli Stati membri e gli operatori economici e altre persone.
Storico versioni
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