Art. 44 · Autenticazione e accesso all’ICS2

Art. 44

Autenticazione e accesso all’ICS2

In vigore dal 1 giu 2023
Autenticazione e accesso all’ICS2 1.   L’autenticazione e la verifica dell’accesso degli operatori economici e di altre persone ai fini dell’accesso ai componenti comuni dell’ICS2 sono effettuate utilizzando il sistema UUM&DS. 2.   L’autenticazione e la verifica dell’accesso delle autorità doganali degli Stati membri ai fini dell’accesso ai componenti comuni dell’ICS2 sono effettuate utilizzando i servizi di rete forniti dalla Commissione. 3.   L’autenticazione e la verifica dell’accesso del personale della Commissione ai fini dell’accesso ai componenti comuni dell’ICS2 sono effettuate utilizzando il sistema UUM&DS o i servizi di rete forniti dalla Commissione.
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