Art. 39 · Sistema AEO centrale

Art. 39

Sistema AEO centrale

In vigore dal 1 giu 2023
Sistema AEO centrale 1.   Il sistema AEO centrale è utilizzato dalle autorità doganali degli Stati membri per scambiare e archiviare le informazioni relative alle domande e alle decisioni AEO o a qualsiasi evento successivo che possa incidere sulla decisione originaria. 2.   Le autorità doganali degli Stati membri utilizzano il sistema AEO centrale ai fini dello scambio e dell’archiviazione delle informazioni, della consultazione e della gestione delle decisioni di cui agli del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. 3.   Il sistema AEO centrale interagisce con il portale dell’UE per gli operatori e con i sistemi AEO nazionali, ove questi siano stati sviluppati.
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