Art. 35 · Obiettivo e struttura del sistema AEO

Art. 35

Obiettivo e struttura del sistema AEO

In vigore dal 1 giu 2023
Obiettivo e struttura del sistema AEO 1.   Il sistema AEO consente la comunicazione fra la Commissione, le autorità doganali degli Stati membri, gli operatori economici e altre persone al fine di presentare e trattare le domande AEO e di concedere le autorizzazioni AEO nonché di gestire qualsiasi evento successivo che possa incidere sulla decisione originaria, a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. 2.   Il sistema AEO consiste dei seguenti componenti comuni: a) un portale dell’UE specifico per gli operatori per l’AEO; b) un sistema AEO centrale. 3.   Gli Stati membri possono sviluppare i seguenti componenti nazionali: a) un portale nazionale per gli operatori; b) un sistema nazionale dell’operatore economico autorizzato («sistema AEO nazionale»).
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