Art. 3 · Punti di contatto per i sistemi elettronici

Art. 3

Punti di contatto per i sistemi elettronici

In vigore dal 1 giu 2023
Punti di contatto per i sistemi elettronici La Commissione e gli Stati membri designano punti di contatto per ciascuno dei sistemi elettronici di cui all’ del presente regolamento allo scopo di scambiare informazioni volte ad assicurare uno sviluppo, un funzionamento e una manutenzione coordinati di tali sistemi elettronici. Essi si comunicano i dati di tali punti di contatto e si informano reciprocamente e immediatamente in merito a eventuali modifiche di tali dati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2023:1070:oj#art-3