Art. 3
Punti di contatto per i sistemi elettronici
In vigore dal 1 giu 2023
Punti di contatto per i sistemi elettronici
La Commissione e gli Stati membri designano punti di contatto per ciascuno dei sistemi elettronici di cui all’ del presente regolamento allo scopo di scambiare informazioni volte ad assicurare uno sviluppo, un funzionamento e una manutenzione coordinati di tali sistemi elettronici.
Essi si comunicano i dati di tali punti di contatto e si informano reciprocamente e immediatamente in merito a eventuali modifiche di tali dati.
Storico versioni
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