Art. 28 · Portale nazionale per gli operatori

Art. 28

Portale nazionale per gli operatori

In vigore dal 1 giu 2023
Portale nazionale per gli operatori 1.   Se uno Stato membro ha sviluppato un sistema ITV nazionale a norma dell’, paragrafo 3, del presente regolamento, il portale nazionale per gli operatori è il principale punto d’accesso al sistema ITV nazionale per gli operatori economici e le altre persone. 2.   Gli operatori economici e le altre persone utilizzano il portale nazionale per gli operatori, ove questo sia sviluppato, per le domande e le decisioni ITV o qualsiasi evento successivo che possa incidere sulla domanda o sulla decisione originaria. 3.   Il portale nazionale per gli operatori interagisce con il sistema ITV nazionale, ove questo sia stato sviluppato. 4.   Il portale nazionale per gli operatori agevola processi equivalenti a quelli agevolati dal portale dell’UE specifico per gli operatori per l’EBTI. 5.   Lo Stato membro che sviluppa un portale nazionale per gli operatori ne informa la Commissione. La Commissione provvede a garantire l’accesso al portale nazionale per gli operatori direttamente dal portale dell’UE specifico per gli operatori per l’EBTI.
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