Art. 26
Consultazione tra le autorità doganali degli Stati membri mediante il sistema EBTI centrale
In vigore dal 1 giu 2023
Consultazione tra le autorità doganali degli Stati membri mediante il sistema EBTI centrale
L’autorità doganale di uno Stato membro utilizza il sistema EBTI centrale a fini di consultazione dell’autorità doganale di un altro Stato membro per garantire la conformità con l’, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
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