Art. 26 · Consultazione tra le autorità doganali degli Stati membri mediante il sistema EBTI centrale

Art. 26

Consultazione tra le autorità doganali degli Stati membri mediante il sistema EBTI centrale

In vigore dal 1 giu 2023
Consultazione tra le autorità doganali degli Stati membri mediante il sistema EBTI centrale L’autorità doganale di uno Stato membro utilizza il sistema EBTI centrale a fini di consultazione dell’autorità doganale di un altro Stato membro per garantire la conformità con l’, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
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