Art. 25
Sistema EBTI centrale
In vigore dal 1 giu 2023
Sistema EBTI centrale
1. Il sistema EBTI centrale è utilizzato dalle autorità doganali degli Stati membri per trattare, scambiare e archiviare le informazioni relative alle domande e alle decisioni ITV o a qualsiasi evento successivo che possa incidere sulla domanda o sulla decisione originaria allo scopo di verificare che siano soddisfatte le condizioni per l’accettazione di una domanda e per l’adozione di una decisione.
2. Il sistema EBTI centrale è utilizzato dalle autorità doganali degli Stati membri ai fini della consultazione, del trattamento, dello scambio e dell’archiviazione delle informazioni di cui all’, paragrafo 4, all’ e all’, paragrafo 2, lettera b), e paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
3. Il sistema EBTI centrale interagisce con il portale dell’UE specifico per gli operatori per l’EBTI e con i sistemi ITV nazionali, ove siano stati sviluppati.
Storico versioni
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