Art. 15 · Sistema nazionale di gestione delle decisioni doganali (CDMS nazionale)

Art. 15

Sistema nazionale di gestione delle decisioni doganali (CDMS nazionale)

In vigore dal 1 giu 2023
Sistema nazionale di gestione delle decisioni doganali (CDMS nazionale) 1.   Il CDMS nazionale, ove sia stato sviluppato, è utilizzato dall’autorità doganale dello Stato membro che lo ha sviluppato per il trattamento delle domande e delle autorizzazioni di cui all’, paragrafo 1, del presente regolamento nonché per la gestione delle decisioni relative a tali domande e autorizzazioni allo scopo di verificare che siano soddisfatte le condizioni per l’accettazione di una domanda e per l’adozione di una decisione. 2.   Il CDMS nazionale interagisce con il CDMS centrale ai fini della consultazione tra le autorità doganali degli Stati membri di cui all’ del presente regolamento.
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