Art. 13 · Servizi di informazioni sui clienti (CRS)

Art. 13

Servizi di informazioni sui clienti (CRS)

In vigore dal 1 giu 2023
Servizi di informazioni sui clienti (CRS) 1.   I servizi di informazioni sui clienti sono utilizzati per l’archiviazione centrale dei dati relativi alle autorizzazioni di cui all’, paragrafo 1, del presente regolamento nonché per le decisioni relative a tali autorizzazioni e consentono la consultazione, la riproduzione e la convalida di dette autorizzazioni mediante altri sistemi elettronici istituiti ai fini dell’ del codice. 2.   I servizi di informazioni sui clienti sono utilizzati per l’archiviazione centrale dei dati relativi alle registrazioni del sistema REX di cui agli del presente regolamento e consentono la consultazione, la riproduzione e la convalida di dette registrazioni mediante altri sistemi elettronici istituiti ai fini dell’ del codice. Tali servizi sono utilizzati da Andorra, Norvegia, San Marino, Svizzera e Turchia per archiviare i dati dei rispettivi operatori economici nazionali registrati e per consultare, riprodurre e convalidare i dati del sistema REX degli Stati membri e del sistema REX dei paesi terzi con cui l’Unione ha un regime commerciale preferenziale, ai fini dei rispettivi regimi del sistema di preferenze generalizzate. 3.   I servizi di informazioni sui clienti sono utilizzati per l’archiviazione dei dati relativi ai sistemi EORI, EBTI e AEO e consentono la consultazione, la riproduzione e la convalida di tali dati mediante altri sistemi elettronici istituiti ai fini dell’ del codice.
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