Art. 12 · Consultazione tra le autorità doganali degli Stati membri mediante il CDMS

Art. 12

Consultazione tra le autorità doganali degli Stati membri mediante il CDMS

In vigore dal 1 giu 2023
Consultazione tra le autorità doganali degli Stati membri mediante il CDMS L’autorità doganale di uno Stato membro utilizza il CDMS centrale quando ha bisogno di consultare l’autorità doganale di un altro Stato membro prima di adottare una decisione in merito alle domande o alle autorizzazioni di cui all’, paragrafo 1, del presente regolamento.
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