Art. 114 · Valutazione dei sistemi elettronici

Art. 114

Valutazione dei sistemi elettronici

In vigore dal 1 giu 2023
Valutazione dei sistemi elettronici La Commissione e gli Stati membri effettuano valutazioni dei componenti di cui sono responsabili e, in particolare, analizzano la sicurezza e l’integrità di tali componenti e la riservatezza dei dati trattati nell’ambito di tali componenti. La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente dei risultati di tali valutazioni.
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