Art. 113 · Periodo di conservazione dei dati

Art. 113

Periodo di conservazione dei dati

In vigore dal 1 giu 2023
Periodo di conservazione dei dati 1.   Il periodo di conservazione dei dati per i sistemi per cui gli Stati membri sono titolari del trattamento, quali definiti all’ del presente regolamento, è stabilito da tali Stati membri, tenendo conto dei requisiti della normativa doganale; essi ne informano la Commissione. 2.   Il periodo di conservazione dei dati per i sistemi per cui la Commissione e gli Stati membri sono contitolari del trattamento è stabilito come segue: a) ICS2: 10 anni a decorrere dal momento in cui i dati sono trattati per la prima volta nel sistema centrale; b) REX: 10 anni dopo la revoca della registrazione; c) CRMS: 10 anni a decorrere dal momento in cui i dati sono trattati per la prima volta nel sistema centrale; d) Surveillance: 10 anni a decorrere dal momento in cui i dati sono trattati per la prima volta nel sistema centrale. 3.   Il periodo di conservazione dei dati è applicabile a tutti i dati contenuti nei sistemi elettronici. 4.   Fatto salvo il paragrafo 2, qualora sia stato presentato un ricorso o sia stato avviato un procedimento giudiziario riguardante dati archiviati nei sistemi elettronici, tali dati sono conservati fino alla conclusione della procedura di ricorso o del procedimento giudiziario.
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