Art. 100 · Utilizzo del sistema Surveillance

Art. 100

Utilizzo del sistema Surveillance

In vigore dal 1 giu 2023
Utilizzo del sistema Surveillance I dati del sistema Surveillance sono utilizzati ai fini della sorveglianza dei regimi di immissione in libera pratica e di esportazione, che comporta: a) un sostegno alla Commissione e alle autorità doganali degli Stati membri nel garantire l’applicazione uniforme dei controlli doganali e della normativa doganale; b) la riduzione dei rischi al minimo, anche mediante l’estrazione di dati e lo scambio di informazioni sui rischi; e c) l’attuazione delle misure specifiche prescritte da altre disposizioni dell’Unione che devono essere attuate dalle autorità doganali degli Stati membri alla frontiera.
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