Art. 8 · Periodo transitorio

Art. 8

Periodo transitorio

In vigore dal 1 giu 2023
Periodo transitorio Il divieto di cui all’articolo 101, paragrafo 1, del trattato non si applica durante il periodo compreso tra il 1o luglio 2023 e il 30 giugno 2025 agli accordi già in vigore al 30 giugno 2023 che non soddisfano le condizioni di esenzione stabilite dal presente regolamento ma soddisfano quelle stabilite dal regolamento (UE) n. 1218/2010.
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