Art. 6 · Revoca in casi specifici ad opera della Commissione

Art. 6

Revoca in casi specifici ad opera della Commissione

In vigore dal 1 giu 2023
Revoca in casi specifici ad opera della Commissione 1.   La Commissione può revocare il beneficio dell’esenzione stabilita dal presente regolamento, a norma dell’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 qualora constati che, in uno specifico caso, un accordo di specializzazione cui si applica l’esenzione stabilita dal presente regolamento abbia effetti incompatibili con l’articolo 101, paragrafo 3, del trattato. 2.   La Commissione può revocare il beneficio dell’esenzione stabilita dal presente regolamento a norma dell’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003, in particolare se il mercato rilevante è altamente concentrato e la concorrenza è già debole, ad esempio a causa di uno o più dei seguenti fattori: a) posizioni individuali di mercato occupate da altri operatori economici presenti sul mercato; b) legami esistenti tra altri operatori economici presenti sul mercato per effetto di accordi paralleli di specializzazione; c) legami tra le parti e altri operatori economici presenti sul mercato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2023:1067:oj#art-6