Art. 5 · Restrizioni fondamentali

Art. 5

Restrizioni fondamentali

In vigore dal 1 giu 2023
Restrizioni fondamentali L’esenzione stabilita dall’ non si applica agli accordi di specializzazione che, direttamente o indirettamente, isolatamente o congiuntamente con altri fattori soggetti al controllo delle parti, hanno per oggetto una o più delle seguenti restrizioni: a) la fissazione dei prezzi in caso di vendita di prodotti di specializzazione a terzi, ad eccezione della fissazione dei prezzi praticati nei confronti di clienti diretti nell’ambito della distribuzione comune; b) la limitazione della produzione o delle vendite, ad eccezione: i) delle disposizioni relative alle quantità di prodotti concordate nel contesto di accordi di specializzazione unilaterale o reciproca; ii) della fissazione della capacità e dei volumi di produzione nell’ambito di accordi di produzione comune; iii) della fissazione di obiettivi di vendita nell’ambito della distribuzione comune; c) la ripartizione di mercati o clienti.
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