Art. 8
Restrizioni fondamentali
In vigore dal 1 giu 2023
Restrizioni fondamentali
L’esenzione stabilita dall’ non si applica agli accordi di ricerca e sviluppo che, direttamente o indirettamente, isolatamente o congiuntamente con altri fattori soggetti al controllo delle parti, hanno per oggetto una o più delle restrizioni seguenti:
a)
la restrizione della libertà delle parti di svolgere, indipendentemente o in cooperazione con terzi, attività di ricerca e sviluppo:
i)
in un settore non connesso a quello cui si riferisce l’accordo di ricerca e sviluppo; o
ii)
dopo il completamento delle attività di ricerca e sviluppo comuni o a pagamento, nel settore di pertinenza dell’accordo di ricerca e sviluppo o in un settore correlato;
b)
la limitazione della produzione o delle vendite, ad eccezione:
i)
della fissazione di obiettivi di produzione, se lo sfruttamento comune dei risultati include la fabbricazione comune dei prodotti contrattuali;
ii)
della fissazione di obiettivi di vendita, se lo sfruttamento comune dei risultati:
1)
comprende la distribuzione comune dei prodotti contrattuali o la concessione in licenza comune delle tecnologie contrattuali, e
2)
è svolto da gruppi, organismi o imprese comuni o è affidato congiuntamente a un terzo;
iii)
di prassi configuranti specializzazioni nel quadro delle attività di sfruttamento;
iv)
della restrizione della libertà delle parti di produrre, vendere, cedere o concedere in licenza prodotti, tecnologie o procedimenti che siano in concorrenza con i prodotti o le tecnologie contrattuali nel periodo durante il quale, secondo quanto concordato dalle parti, i risultati devono essere sfruttati in comune;
c)
la fissazione dei prezzi al momento della vendita a terzi dei prodotti contrattuali o della concessione in licenza delle tecnologie contrattuali, ad eccezione della fissazione dei prezzi applicati ai clienti diretti o della fissazione dei costi delle licenze applicati ai licenziatari diretti, se lo sfruttamento comune dei risultati:
i)
comprende la distribuzione comune dei prodotti contrattuali o la concessione in licenza comune delle tecnologie contrattuali, e
ii)
è svolto da gruppi, organismi o imprese comuni o è affidato congiuntamente a un terzo;
d)
la restrizione del territorio in cui, o dei clienti ai quali, le parti possono passivamente vendere i prodotti contrattuali o concedere in licenza le tecnologie contrattuali, eccezion fatta per l’obbligo di concedere in licenza esclusiva i risultati delle attività di ricerca e sviluppo a un’altra parte;
e)
la limitazione delle vendite attive dei prodotti o delle tecnologie contrattuali in territori o a clienti che non siano stati assegnati esclusivamente a una delle parti nell’ambito della specializzazione nel quadro delle attività di sfruttamento;
f)
l’obbligo di non soddisfare la domanda di clienti situati nei rispettivi territori delle parti, o di clienti altrimenti ripartiti tra le parti nell’ambito della specializzazione nel quadro delle attività di sfruttamento, se tali clienti intendono commercializzare i prodotti contrattuali in altri territori del mercato interno;
g)
l’obbligo di limitare la facoltà degli utilizzatori o rivenditori di ottenere i prodotti contrattuali da altri rivenditori del mercato interno.
Storico versioni
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