Art. 8 · Restrizioni fondamentali

Art. 8

Restrizioni fondamentali

In vigore dal 1 giu 2023
Restrizioni fondamentali L’esenzione stabilita dall’ non si applica agli accordi di ricerca e sviluppo che, direttamente o indirettamente, isolatamente o congiuntamente con altri fattori soggetti al controllo delle parti, hanno per oggetto una o più delle restrizioni seguenti: a) la restrizione della libertà delle parti di svolgere, indipendentemente o in cooperazione con terzi, attività di ricerca e sviluppo: i) in un settore non connesso a quello cui si riferisce l’accordo di ricerca e sviluppo; o ii) dopo il completamento delle attività di ricerca e sviluppo comuni o a pagamento, nel settore di pertinenza dell’accordo di ricerca e sviluppo o in un settore correlato; b) la limitazione della produzione o delle vendite, ad eccezione: i) della fissazione di obiettivi di produzione, se lo sfruttamento comune dei risultati include la fabbricazione comune dei prodotti contrattuali; ii) della fissazione di obiettivi di vendita, se lo sfruttamento comune dei risultati: 1) comprende la distribuzione comune dei prodotti contrattuali o la concessione in licenza comune delle tecnologie contrattuali, e 2) è svolto da gruppi, organismi o imprese comuni o è affidato congiuntamente a un terzo; iii) di prassi configuranti specializzazioni nel quadro delle attività di sfruttamento; iv) della restrizione della libertà delle parti di produrre, vendere, cedere o concedere in licenza prodotti, tecnologie o procedimenti che siano in concorrenza con i prodotti o le tecnologie contrattuali nel periodo durante il quale, secondo quanto concordato dalle parti, i risultati devono essere sfruttati in comune; c) la fissazione dei prezzi al momento della vendita a terzi dei prodotti contrattuali o della concessione in licenza delle tecnologie contrattuali, ad eccezione della fissazione dei prezzi applicati ai clienti diretti o della fissazione dei costi delle licenze applicati ai licenziatari diretti, se lo sfruttamento comune dei risultati: i) comprende la distribuzione comune dei prodotti contrattuali o la concessione in licenza comune delle tecnologie contrattuali, e ii) è svolto da gruppi, organismi o imprese comuni o è affidato congiuntamente a un terzo; d) la restrizione del territorio in cui, o dei clienti ai quali, le parti possono passivamente vendere i prodotti contrattuali o concedere in licenza le tecnologie contrattuali, eccezion fatta per l’obbligo di concedere in licenza esclusiva i risultati delle attività di ricerca e sviluppo a un’altra parte; e) la limitazione delle vendite attive dei prodotti o delle tecnologie contrattuali in territori o a clienti che non siano stati assegnati esclusivamente a una delle parti nell’ambito della specializzazione nel quadro delle attività di sfruttamento; f) l’obbligo di non soddisfare la domanda di clienti situati nei rispettivi territori delle parti, o di clienti altrimenti ripartiti tra le parti nell’ambito della specializzazione nel quadro delle attività di sfruttamento, se tali clienti intendono commercializzare i prodotti contrattuali in altri territori del mercato interno; g) l’obbligo di limitare la facoltà degli utilizzatori o rivenditori di ottenere i prodotti contrattuali da altri rivenditori del mercato interno.
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