Art. 3
Accesso ai risultati finali
In vigore dal 1 giu 2023
Accesso ai risultati finali
1. L’esenzione stabilita dall’ si applica alle condizioni stabilite nei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.
2. L’accordo di ricerca e sviluppo deve prevedere che tutte le parti abbiano pieno accesso ai risultati finali delle attività di ricerca e sviluppo in comune o a pagamento ai fini di ulteriori attività di ricerca e sviluppo e ai fini del loro sfruttamento.
3. L’accesso di cui al paragrafo 2 deve:
a)
comprendere tutti i diritti di proprietà intellettuale e il know-how che ne derivano;
b)
essere concesso non appena sono disponibili i risultati delle attività di ricerca e sviluppo.
4. Se l’accordo di ricerca e sviluppo prevede la remunerazione reciproca delle parti per l’accesso ai risultati finalizzato ad ulteriori attività di ricerca e sviluppo o ad attività di sfruttamento, tale remunerazione non deve essere così elevata da impedire, di fatto, l’accesso.
5. Gli istituti di ricerca, gli organismi accademici, o le imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo a titolo commerciale, astenendosi in linea di principio dallo sfruttamento dei risultati, possono inoltre concordare di utilizzare i risultati delle attività di ricerca e sviluppo soltanto per ulteriori attività di ricerca e sviluppo.
6. Qualora le parti limitino i propri diritti di sfruttamento a norma del presente regolamento, in particolare quando si specializzano nel quadro delle attività di sfruttamento, l’accesso ai risultati a scopi di sfruttamento può essere limitato di conseguenza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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