Art. 11 · Revoca in casi specifici da parte dall’autorità garante della concorrenza di uno Stato membro

Art. 11

Revoca in casi specifici da parte dall’autorità garante della concorrenza di uno Stato membro

In vigore dal 1 giu 2023
Revoca in casi specifici da parte dall’autorità garante della concorrenza di uno Stato membro L’autorità garante della concorrenza di uno Stato membro può revocare il beneficio dell’esenzione stabilita dal presente regolamento qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003.
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