Art. 10 · Revoca in casi specifici da parte della Commissione

Art. 10

Revoca in casi specifici da parte della Commissione

In vigore dal 1 giu 2023
Revoca in casi specifici da parte della Commissione 1.   La Commissione può revocare il beneficio dell’esenzione stabilita dal presente regolamento, a norma dell’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003, qualora constati che, in uno specifico caso, un accordo di ricerca e sviluppo cui si applica l’esenzione stabilita dal presente regolamento abbia effetti incompatibili con l’articolo 101, paragrafo 3, del trattato. 2.   La Commissione può revocare il beneficio dell’esenzione stabilita dal presente regolamento a norma dell’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003, in particolare se: a) l’esistenza di un accordo di ricerca e sviluppo limita in misura sostanziale la possibilità per i terzi di svolgere attività di ricerca e sviluppo nel settore o nei settori connessi ai prodotti o alle tecnologie contrattuali; b) l’esistenza di un accordo di ricerca e sviluppo limita in misura sostanziale l’accesso dei terzi al mercato rilevante dei prodotti o delle tecnologie contrattuali; c) le parti non sfruttano i risultati delle attività di ricerca e sviluppo comuni o a pagamento nei confronti di terzi senza ragioni obiettivamente valide; d) i prodotti o le tecnologie contrattuali non sono soggetti, in tutto il mercato interno o in una parte sostanziale di questo, ad una concorrenza effettiva; o e) l’esistenza di un accordo di ricerca e sviluppo limiterebbe sostanzialmente la concorrenza in materia di innovazione in un determinato settore.
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