Art. 7 · Immissione sul mercato da parte di operatori stabiliti in paesi terzi

Art. 7

Immissione sul mercato da parte di operatori stabiliti in paesi terzi

In vigore dal 31 mag 2023
Immissione sul mercato da parte di operatori stabiliti in paesi terzi Qualora i prodotti interessati siano immessi sul mercato da una persona fisica o giuridica stabilita al di fuori dell’Unione, la prima persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che mette tali prodotti interessati a disposizione sul mercato è considerata un operatore ai sensi del presente regolamento.
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