Art. 38
Entrata in vigore e data di applicazione
In vigore dal 31 mag 2023
Entrata in vigore e data di applicazione
1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
2. Fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, gli articoli da 3 a 13, gli articoli da 16 a 24 e gli si applicano a decorrere dal 30 dicembre 2024.
3. Fatta eccezione per i prodotti che figurano nell’allegato del regolamento (UE) n. 995/2010, per gli operatori che al 31 dicembre 2020 erano costituiti come microimprese o piccole imprese rispettivamente a norma dell’, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2013/34/UE, gli articoli di cui al paragrafo 2 del presente articolo si applicano a decorrere dal 30 giugno 2025.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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