Art. 34 · Riesame

Art. 34

Riesame

In vigore dal 31 mag 2023
Riesame 1.   Al più tardi il 30 giugno 2024, la Commissione presenta una valutazione d’impatto corredata, se del caso, di una proposta legislativa volta ad estendere l’ambito di applicazione del presente regolamento ad altri terreni boschivi. La valutazione comprende, tra l’altro, la data limite di cui all’, al fine di ridurre al minimo il contributo dell’Unione alla conversione e al degrado degli ecosistemi naturali. Il riesame comprende una valutazione dell’impatto delle materie prime interessate in termini di deforestazione e degrado forestale. 2.   Al più tardi il 30 giugno 2025, la Commissione presenta una valutazione d’impatto corredata, se del caso, di una proposta legislativa volta a estendere l’ambito di applicazione del presente regolamento ad altri ecosistemi naturali, tra cui altri terreni con grandi stock di carbonio e con un elevato valore in termini di biodiversità, quali pascoli, torbiere e zone umide. La valutazione esamina la potenziale espansione degli ecosistemi, anche sulla base della data limite di cui all’, al fine di ridurre al minimo il contributo dell’Unione alla conversione e al degrado degli ecosistemi naturali. Il riesame tratta altresì la necessità e la fattibilità di estendere l’ambito di applicazione del presente regolamento ad altre materie prime, compreso il granturco. Il riesame comprende una valutazione dell’impatto delle materie prime interessate in termini di deforestazione e degrado forestale, secondo quanto indicato da evidenze scientifiche, e tiene conto delle variazioni del consumo. 3.   La valutazione d’impatto di cui al paragrafo 2 comprende anche una valutazione dell’opportunità di modificare o ampliare l’elenco dei prodotti interessati di cui all’allegato I al fine di garantire che in detto elenco siano inclusi i prodotti più pertinenti che contengono o che sono stati nutriti o fabbricati usando le materie prime interessate. Tale valutazione presta particolare attenzione alla potenziale inclusione nell’allegato I dei biocarburanti (codice SA 382600). 4.   La valutazione d’impatto di cui al paragrafo 2 valuta, inoltre, il ruolo degli istituti finanziari nel prevenire flussi finanziari che contribuiscono direttamente o indirettamente alla deforestazione e al degrado forestale e valuta la necessità di prevedere eventuali obblighi specifici per gli istituti finanziari negli atti giuridici dell’Unione a tale riguardo, tenendo conto della pertinente legislazione orizzontale e settoriale vigente. 5.   La Commissione può adottare atti delegati conformemente all’ per modificare l’allegato I per quanto riguarda i pertinenti codici NC dei prodotti interessati che contengono, sono stati nutriti o sono stati fabbricati usando le materie prime interessate. 6.   Entro il 30 giugno 2028, e successivamente almeno ogni cinque anni, la Commissione procede a un riesame generale del presente regolamento e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione corredata, se del caso, di una proposta legislativa. La prima di tali relazioni comprende in particolare una valutazione degli aspetti seguenti, sulla base di studi specifici: a) la necessità e fattibilità di ulteriori strumenti di agevolazione degli scambi, in particolare per i PMS sui quali il presente regolamento ha un forte impatto e i paesi o parti di essi classificati come a rischio standard o ad alto rischio, per sostenere il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento; b) l’impatto del presente regolamento sugli agricoltori, segnatamente i piccoli proprietari terrieri, i popoli indigeni e le comunità locali, nonché l’eventuale necessità di un sostegno aggiuntivo alla transizione verso catene di approvvigionamento sostenibili e ai piccoli proprietari terrieri per il rispetto delle prescrizioni del presente regolamento; c) l’ulteriore estensione della definizione di degrado forestale, sulla base di un’analisi approfondita e tenendo conto dei progressi compiuti nei dibattiti internazionali sulla questione; d) la soglia per l’uso obbligatorio di poligoni di cui all’, punto 28), tenendo conto del suo impatto sulla lotta alla deforestazione e al degrado forestale; e) variazioni nelle configurazioni degli scambi delle materie prime interessate e dei prodotti interessati inclusi nell’ambito di applicazione del presente regolamento quando tali variazioni potrebbero indicare una pratica di elusione; f) una valutazione volta a stabilire se i controlli effettuati siano stati efficaci per garantire che le materie prime interessate e i prodotti interessati messi a disposizione sul mercato o esportati siano conformi all’.
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