Art. 30
Cooperazione con paesi terzi
In vigore dal 31 mag 2023
Cooperazione con paesi terzi
1. Nell’ambito delle rispettive sfere di competenza, la Commissione, per conto dell’Unione, e gli Stati membri interessati avviano un dialogo, con un approccio coordinato, con i paesi produttori e parti di essi che sono interessati dal presente regolamento, in particolare quelli classificati come ad alto rischio in conformità all’, mediante partenariati esistenti e futuri, e altri meccanismi di cooperazione pertinenti al fine di contrastare insieme le cause profonde della deforestazione e del degrado forestale. La Commissione elabora un quadro strategico globale dell’Unione per tale dialogo e valuta la possibilità di mobilitare i pertinenti strumenti dell’Unione. Tali partenariati e meccanismi di cooperazione sono incentrati sulla conservazione, il ripristino e l’uso sostenibile delle foreste, nonché sulla deforestazione, il degrado forestale e la transizione verso metodi sostenibili di produzione, consumo, trasformazione e scambio delle materie prime. I partenariati e i meccanismi di cooperazione possono contemplare dialoghi strutturati, intese amministrative e accordi esistenti o loro disposizioni, nonché tabelle di marcia comuni che consentano la transizione verso una produzione agricola in grado di facilitare la conformità al presente regolamento, prestando una particolare attenzione alle esigenze dei popoli indigeni, delle comunità locali e dei piccoli proprietari terrieri e assicurando la partecipazione di tutti i soggetti interessati.
2. I partenariati e la cooperazione consentono la piena partecipazione di tutti i portatori di interessi, tra cui la società civile, i popoli indigeni, le comunità locali, le donne, il settore privato, comprese microimprese e altre PMI, e i piccoli proprietari terrieri. Inoltre, i partenariati e la cooperazione sostengono o avviano un dialogo inclusivo e partecipativo a favore di processi nazionali di riforma giuridica e della governance per migliorare la governance forestale e affrontare i fattori interni che contribuiscono alla deforestazione.
3. I partenariati e la cooperazione promuovono lo sviluppo di processi integrati di pianificazione dell’uso del suolo, della pertinente normativa dei paesi produttori, di processi multipartecipativi, di incentivi fiscali o commerciali e di altri strumenti utili a migliorare la conservazione delle foreste e della biodiversità e la gestione sostenibile e il ripristino delle foreste, a contrastare la conversione di foreste ed ecosistemi vulnerabili ad altri usi del suolo, a ottimizzare i benefici per il paesaggio, la sicurezza della proprietà fondiaria, la produttività e la competitività agricole e la trasparenza delle catene di approvvigionamento, a rafforzare i diritti delle comunità che dipendono dalle foreste, compresi i piccoli proprietari terrieri, le comunità locali e i popoli indigeni, i cui diritti sono sanciti nella dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni, e ad assicurare che il pubblico abbia accesso ai documenti inerenti alla gestione forestale e ad altre informazioni pertinenti.
4. Nell’ambito delle rispettive sfere di competenza, la Commissione, per conto dell’Unione, o gli Stati membri oppure entrambi avviano discussioni internazionali bilaterali e multilaterali riguardo a politiche e azioni volte ad arrestare la deforestazione e il degrado forestale, anche in consessi multilaterali quali la CBD, la FAO, la convenzione delle Nazioni Unite contro la desertificazione, l’Assemblea delle Nazioni Unite per l’ambiente, il Forum delle Nazioni Unite sulle foreste, l’UNFCCC, l’OMC, il G7 e il G20. Tali discussioni vertono, tra le altre cose, sulla promozione della transizione verso una produzione agricola e una gestione forestale sostenibili, sullo sviluppo di catene di approvvigionamento trasparenti e sostenibili nonché su sforzi continuativi tesi a individuare e concordare norme e definizioni solide che consentano un livello elevato di protezione delle foreste e di altri ecosistemi naturali nonché dei diritti umani connessi.
5. Nell’ambito delle rispettive sfere di competenza, la Commissione, per conto dell’Unione, e gli Stati membri interessati avviano un dialogo e una cooperazione con altri importanti paesi consumatori al fine di promuovere l’adozione di requisiti ambiziosi volti a ridurre al minimo il contributo di tali paesi alla deforestazione e al degrado forestale, nonché condizioni di parità a livello mondiale.
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