Art. 29 · Valutazione dei paesi

Art. 29

Valutazione dei paesi

In vigore dal 31 mag 2023
Valutazione dei paesi 1.   Il presente regolamento istituisce un sistema a tre livelli per la valutazione dei paesi o di parti di paesi. A tal fine, gli Stati membri e i paesi terzi, o parti di essi, sono classificati in una delle categorie di rischio seguenti: a) paesi «ad alto rischio»: paesi, o parti di paesi, per i quali la valutazione di cui al paragrafo 3 comporta l’individuazione di un rischio elevato di produrre, in tali paesi o parti di paesi, materie prime interessate per cui i prodotti interessati non sono conformi all’, lettera a); b) paesi «a basso rischio»: paesi, o parti di paesi, per i quali la valutazione di cui al paragrafo 3 conclude che vi sono sufficienti garanzie quanto al fatto che i casi di produzione, in tali paesi o parti di paesi, di materie prime interessate per cui i prodotti interessati non sono conformi all’, lettera a), sono eccezionali; c) paesi a «rischio standard»: paesi, o parti di paesi, che non rientrano nella categoria «ad alto rischio» né in quella «a basso rischio». 2.   Il 29 giugno 2023 è assegnato a tutti i paesi un livello standard di rischio. La Commissione classifica paesi, o parti di paesi, che presentano un basso o un alto rischio ai sensi del paragrafo 1. L’elenco dei paesi, o parti di paesi, a basso o ad alto rischio è pubblicato per mezzo di atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura di esame di cui all’, paragrafo 2, non oltre il 30 dicembre 2024. Tale elenco è riesaminato e, se del caso, aggiornato ogniqualvolta sia necessario alla luce dei nuovi elementi di prova. 3.   La classificazione dei paesi, o delle parti di paesi, a basso e ad alto rischio in applicazione del paragrafo 1 è basata su una valutazione obiettiva e trasparente della Commissione che tiene conto delle più recenti evidenze scientifiche e delle fonti di informazione riconosciute a livello internazionale. La classificazione si basa principalmente sui criteri di valutazione seguenti: a) tasso di deforestazione e degrado forestale; b) tasso di espansione dei terreni agricoli dedicati alle materie prime interessate; c) tendenze di produzione delle materie prime interessate e dei prodotti interessati. 4.   La valutazione di cui al paragrafo 3 può tenere conto anche degli elementi seguenti: a) informazioni presentate alla UNFCCC dal paese in questione, dalle autorità regionali interessate, da operatori, da ONG e da terzi, compresi popoli indigeni, comunità locali e organizzazioni della società civile, in merito alla copertura efficace delle emissioni e degli assorbimenti dell’agricoltura, della silvicoltura e dell’uso del suolo nel contributo determinato a livello nazionale; b) esistenza, ed effettiva attuazione, di accordi e altri strumenti tra il paese in questione e l’Unione e/o i suoi Stati membri che affrontano la deforestazione e il degrado forestale e facilitano la conformità delle materie prime interessate e dei prodotti interessati all’; c) eventuale esistenza, nel paese in questione, di strumenti legislativi nazionali o subnazionali, anche in conformità dell’ dell’accordo di Parigi, e di misure di contrasto efficaci al fine di contrastare la deforestazione e il degrado forestale e di prevenire e sanzionare le attività che portano alla deforestazione e al degrado forestale, e in particolare l’eventuale applicazione di sanzioni sufficientemente severe da inficiare i vantaggi derivanti dalla deforestazione o dal degrado forestale; d) eventuale messa a disposizione, in modo trasparente, dei dati pertinenti da parte del paese in questione; e, se del caso, esistenza, rispetto o effettiva applicazione delle leggi a tutela dei diritti umani e dei diritti dei popoli indigeni, delle comunità locali e di altri titolari di diritti di proprietà fondiaria consuetudinari; e) le sanzioni imposte dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal Consiglio dell’Unione europea sulle importazioni o esportazioni delle materie prime interessate e dei prodotti interessati. 5.   La Commissione avvia un dialogo specifico con tutti i paesi classificati ad alto rischio o che rischiano di essere classificati come tali con l’obiettivo di ridurne il livello di rischio. 6.   Fatto salvo il paragrafo 5, la Commissione notifica formalmente al paese in questione la sua intenzione di classificare tale paese o parte di esso in una categoria di rischio diversa e lo invita a presentare eventuali informazioni ritenute utili a tale riguardo. La Commissione informa altresì le autorità competenti di tale intenzione. La Commissione include nella notifica quanto segue: a) la motivazione o le motivazioni alla base dell’intenzione di modificare la classificazione di rischio del paese o di parti di esso; b) l’invito a risponderle per iscritto circa l’intenzione di modificare la classificazione di rischio del paese o di parti di esso; c) le conseguenze della classificazione come paese ad alto o a basso rischio. 7.   La Commissione concede al paese interessato un lasso di tempo sufficiente per rispondere alla notifica. Se la notifica riguarda l’intenzione da parte della Commissione di classificare il paese o parte di esso in una categoria di rischio più alta, nella risposta il paese interessato può fornire alla Commissione informazioni sulle misure da esso adottate per porre rimedio alla situazione. 8.   La Commissione notifica senza indugio al paese in questione e alle autorità competenti l’iscrizione di un paese, o di parti di esso, nell’elenco di cui al paragrafo 2 o la relativa rimozione dallo stesso.
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