Art. 21 · Cooperazione e scambio di informazioni

Art. 21

Cooperazione e scambio di informazioni

In vigore dal 31 mag 2023
Cooperazione e scambio di informazioni 1.   Le autorità competenti cooperano tra di loro, con le autorità doganali del proprio Stato membro, con le autorità competenti e con le autorità doganali di altri Stati membri, con la Commissione e, se necessario, con le autorità amministrative di paesi terzi per garantire la conformità al presente regolamento, anche per quanto riguarda le verifiche in loco. 2.   Le autorità competenti concludono con la Commissione accordi amministrativi in materia di trasmissione delle informazioni sulle indagini e lo svolgimento di indagini. 3.   Le autorità competenti si scambiano le informazioni necessarie ai fini dell’esecuzione del presente regolamento, anche attraverso il sistema di informazione di cui all’. Ciò implica che si consenta alle autorità competenti degli altri Stati membri di accedere alle informazioni sugli operatori e sui commercianti, comprese le dichiarazioni di dovuta diligenza, nonché sulla natura dei controlli effettuati e sui relativi risultati, e si scambino con esse tali informazioni onde agevolare l’esecuzione del presente regolamento. 4.   Le autorità competenti informano immediatamente le autorità competenti degli altri Stati membri e la Commissione allorché riscontrano potenziali non conformità con il presente regolamento e gravi carenze che potrebbero ripercuotersi su più Stati membri. In particolare, le autorità competenti informano le autorità competenti degli altri Stati membri quando individuano sul mercato un prodotto interessato che ritengono un prodotto non conforme, al fine di consentirne il ritiro o il richiamo dalla vendita in tutti gli Stati membri. 5.   Su richiesta delle autorità competenti, gli Stati membri forniscono loro tutte le informazioni necessarie per garantire la conformità al presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2023:1115:oj#art-21