Art. 20 · Recupero dei costi da parte delle autorità competenti

Art. 20

Recupero dei costi da parte delle autorità competenti

In vigore dal 31 mag 2023
Recupero dei costi da parte delle autorità competenti 1.   Gli Stati membri possono autorizzare le proprie autorità competenti a recuperare dagli operatori o dai commercianti la totalità dei costi delle loro attività in relazione ai casi di non conformità. 2.   Tra i costi di cui al paragrafo 1 possono rientrare i costi per la realizzazione di prove, di magazzinaggio e delle attività inerenti ai prodotti interessati che sono risultati prodotti non conformi e oggetto di misure correttive prima della loro immissione in libera pratica, immissione sul mercato o esportazione.
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