Art. 2
Definizioni
In vigore dal 31 mag 2023
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1)
«materie prime interessate»: bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno;
2)
«prodotti interessati»: i prodotti elencati nell’allegato I che contengono o che sono stati nutriti o fabbricati usando materie prime interessate;
3)
«deforestazione»: la conversione a uso agricolo, antropogenica o meno, di una foresta;
4)
«foresta»: terreno di oltre 0,5 ettari con alberi di altezza superiore a 5 metri e copertura arborea superiore al 10 %, oppure con alberi capaci di raggiungere tali soglie in situ, a esclusione dei terreni a uso prevalentemente agricolo o urbano;
5)
«uso agricolo»: l’uso di terreni a fini agricoli, comprese le piantagioni agricole e le superfici agricole messe a riposo, e per l’allevamento del bestiame;
6)
«piantagione agricola»: terreno con popolamento di alberi in un sistema di produzione agricola, ad esempio frutteti, palmeti da olio, uliveti e sistemi agroforestali nei quali le colture crescono al riparo della copertura arborea; comprende tutte le piantagioni di materie prime interessate diverse dal legno; le piantagioni agricole sono escluse dalla definizione di «foresta»;
7)
«degrado forestale»: i cambiamenti strutturali della copertura forestale, sotto forma di conversione di:
a)
foreste primarie o foreste rinnovate naturalmente in piantagioni forestali o in altri terreni boschivi; o
b)
foreste primarie in foreste piantate;
8)
«foresta primaria»: foresta rinnovata naturalmente di specie arboree autoctone, ove non vi siano segni chiaramente visibili di attività umane e i processi ecologici non siano perturbati in modo significativo;
9)
«foresta rinnovata naturalmente»: foresta composta prevalentemente da alberi costituiti mediante rinnovazione naturale; comprende almeno uno dei seguenti:
a)
foreste per le quali non è possibile distinguere se siano piantate o rinnovate naturalmente;
b)
foreste con una combinazione di specie arboree autoctone rinnovate naturalmente e di alberi impiantati o seminati e in cui si prevede che gli alberi rinnovati naturalmente costituiscano la maggior parte della provvigione legnosa a maturità;
c)
boschi cedui di alberi originariamente costituiti mediante rinnovazione naturale;
d)
alberi rinnovati naturalmente di specie introdotte;
10)
«foresta piantata»: foresta composta prevalentemente da alberi impiantati e/o seminati deliberatamente, purché si preveda che gli alberi impiantati o seminati costituiscano oltre il 50 % della provvigione legnosa a maturità; sono inclusi i boschi cedui di alberi originariamente impiantati o seminati;
11)
«piantagione forestale»: foresta piantata che è a gestione intensiva e che al momento dell’impianto e della maturità del popolamento soddisfa tutti i criteri seguenti: una o due specie, classe di età uniforme e distribuzione regolare; sono incluse le piantagioni a rotazione rapida per legno, fibre ed energia ed escluse le foreste piantate per la protezione o il ripristino degli ecosistemi, nonché le foreste create mediante impianto o semina che a maturità assomigliano o assomiglieranno a foreste rinnovate naturalmente;
12)
«altri terreni boschivi»: terreni non classificati come «foresta» di oltre 0,5 ettari con alberi di altezza superiore a 5 metri e copertura arborea fra il 5 e il 10 %, oppure con alberi capaci di raggiungere tali soglie in situ, o con copertura mista di arbusti, cespugli e alberi superiore al 10 %, a esclusione dei terreni a uso prevalentemente agricolo o urbano;
13)
«a deforestazione zero»:
a)
i prodotti interessati contengono o sono stati nutriti o fabbricati usando materie prime interessate prodotte su terreni che non sono stati oggetto di deforestazione dopo il 31 dicembre 2020; e
b)
nel caso di prodotti interessati che contengono o sono stati fabbricati usando legno, il legno è stato raccolto senza causare il degrado della foresta di origine dopo il 31 dicembre 2020;
14)
«prodotto»: coltivato, raccolto, ottenuto o allevato negli appezzamenti o, nel caso dei bovini, negli stabilimenti in questione;
15)
«operatore»: la persona fisica o giuridica che nel corso di un’attività commerciale immette i prodotti interessati sul mercato o li esporta;
16)
«immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione di una materia prima interessata o di un prodotto interessato sul mercato dell’Unione;
17)
«commerciante»: la persona nella catena di approvvigionamento, diversa dall’operatore, che nel corso di un’attività commerciale mette a disposizione i prodotti interessati sul mercato;
18)
«messa a disposizione sul mercato»: la fornitura di un prodotto interessato per la distribuzione, il consumo o l’uso sul mercato dell’Unione nel corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
19)
«nel corso di un’attività commerciale»: ai fini della trasformazione, della distribuzione a consumatori commerciali o non commerciali o per uso nell’attività dell’operatore o del commerciante stesso;
20)
«persona»: una persona fisica, una persona giuridica o qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell’Unione o del diritto nazionale, la capacità di agire;
21)
«persona stabilita nell’Unione»:
a)
in caso di persona fisica, qualsiasi persona il cui luogo di residenza sia nell’Unione;
b)
in caso di persona giuridica o di associazione di persone, qualsiasi persona la cui sede statutaria, amministrazione centrale o stabile organizzazione sia nell’Unione;
22)
«mandatario»: la persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che, conformemente all’, ha ricevuto dall’operatore o dal commerciante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti con riferimento agli obblighi dell’operatore o del commerciante ai sensi del presente regolamento;
23)
«paese di origine»: il paese o territorio di cui all’articolo 60 del regolamento (UE) n. 952/2013;
24)
«paese di produzione»: il paese o territorio in cui è stata prodotta la materia prima interessata o la materia prima interessata usata nella produzione di un prodotto interessato o in esso contenuta;
25)
«prodotti non conformi»: i prodotti interessati non conformi all’;
26)
«rischio trascurabile»: il livello di rischio che si applica alle materie prime interessate e ai prodotti interessati se, sulla base di una valutazione completa delle informazioni sia generali sia specifiche al prodotto e, se necessario, dell’applicazione di misure di attenuazione adeguate, tali materie prime o prodotti non destano preoccupazioni quanto alla possibilità di non conformità all’, lettera a) o b);
27)
«appezzamento»: porzione di terreno all’interno di un unico fondo, ai sensi del diritto del paese di produzione, caratterizzata da condizioni sufficientemente omogenee da consentire la valutazione a livello aggregato del rischio di deforestazione e degrado forestale associato alle materie prime interessate ivi prodotte;
28)
«geolocalizzazione»: l’ubicazione geografica di un appezzamento descritta mediante coordinate di latitudine e longitudine corrispondenti ad almeno un punto di latitudine e longitudine e usando almeno sei cifre decimali; per gli appezzamenti di superficie superiore a quattro ettari usati per la produzione di materie prime interessate diverse dai bovini deve essere fornita usando poligoni con punti di latitudine e longitudine sufficienti per descrivere il perimetro di ciascun appezzamento;
29)
«stabilimento»: i locali e le strutture di qualsiasi tipo o, nel caso dell’allevamento all’aria aperta, qualsiasi ambiente o luogo in cui è tenuto il bestiame, su base temporanea o permanente;
30)
«microimprese, piccole e medie imprese» o «PMI»: le microimprese, le piccole e le medie imprese ai sensi dell’ della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (19);
31)
«indicazione comprovata»: segnalazione debitamente motivata da informazioni oggettive e verificabili riguardo alla mancata conformità al presente regolamento, che potrebbe richiedere l’intervento delle autorità competenti;
32)
«autorità competenti»: le autorità designate a norma dell’, paragrafo 1;
33)
«autorità doganali»: le autorità doganali quali definite all’, punto 1), del regolamento (UE) n. 952/2013;
34)
«territorio doganale»: il territorio quale definito all’ del regolamento (UE) n. 952/2013;
35)
«paese terzo»: un paese o territorio al di fuori del territorio doganale dell’Unione;
36)
«immissione in libera pratica»: il regime di cui all’articolo 201 del regolamento (UE) n. 952/2013;
37)
«esportazione»: il regime di cui all’articolo 269 del regolamento (UE) n. 952/2013;
38)
«prodotti interessati che entrano nel mercato»: i prodotti interessati provenienti da paesi terzi e vincolati al regime doganale di «immissione in libera pratica» che sono destinati a essere immessi sul mercato dell’Unione e non sono destinati all’uso o al consumo privato all’interno del territorio doganale dell’Unione;
39)
«prodotti interessati che escono dal mercato»: i prodotti interessati vincolati al regime doganale di «esportazione»;
40)
«legislazione pertinente del paese di produzione»: le leggi applicabili nel paese di produzione per quanto riguarda lo status giuridico della zona di produzione in termini di:
a)
diritti d’uso del suolo;
b)
tutela dell’ambiente;
c)
norme relative alle foreste, comprese la gestione delle foreste e la conservazione della biodiversità, ove direttamente connesse alla raccolta del legno;
d)
diritti di terzi;
e)
diritti dei lavoratori;
f)
diritti umani protetti a norma del diritto internazionale;
g)
principio del consenso libero, previo e informato, compreso quanto previsto nella dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni;
h)
disciplina fiscale, sull’anticorruzione, commerciale e doganale.
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