Art. 2 · Definizioni

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 31 mag 2023
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: 1) «materie prime interessate»: bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno; 2) «prodotti interessati»: i prodotti elencati nell’allegato I che contengono o che sono stati nutriti o fabbricati usando materie prime interessate; 3) «deforestazione»: la conversione a uso agricolo, antropogenica o meno, di una foresta; 4) «foresta»: terreno di oltre 0,5 ettari con alberi di altezza superiore a 5 metri e copertura arborea superiore al 10 %, oppure con alberi capaci di raggiungere tali soglie in situ, a esclusione dei terreni a uso prevalentemente agricolo o urbano; 5) «uso agricolo»: l’uso di terreni a fini agricoli, comprese le piantagioni agricole e le superfici agricole messe a riposo, e per l’allevamento del bestiame; 6) «piantagione agricola»: terreno con popolamento di alberi in un sistema di produzione agricola, ad esempio frutteti, palmeti da olio, uliveti e sistemi agroforestali nei quali le colture crescono al riparo della copertura arborea; comprende tutte le piantagioni di materie prime interessate diverse dal legno; le piantagioni agricole sono escluse dalla definizione di «foresta»; 7) «degrado forestale»: i cambiamenti strutturali della copertura forestale, sotto forma di conversione di: a) foreste primarie o foreste rinnovate naturalmente in piantagioni forestali o in altri terreni boschivi; o b) foreste primarie in foreste piantate; 8) «foresta primaria»: foresta rinnovata naturalmente di specie arboree autoctone, ove non vi siano segni chiaramente visibili di attività umane e i processi ecologici non siano perturbati in modo significativo; 9) «foresta rinnovata naturalmente»: foresta composta prevalentemente da alberi costituiti mediante rinnovazione naturale; comprende almeno uno dei seguenti: a) foreste per le quali non è possibile distinguere se siano piantate o rinnovate naturalmente; b) foreste con una combinazione di specie arboree autoctone rinnovate naturalmente e di alberi impiantati o seminati e in cui si prevede che gli alberi rinnovati naturalmente costituiscano la maggior parte della provvigione legnosa a maturità; c) boschi cedui di alberi originariamente costituiti mediante rinnovazione naturale; d) alberi rinnovati naturalmente di specie introdotte; 10) «foresta piantata»: foresta composta prevalentemente da alberi impiantati e/o seminati deliberatamente, purché si preveda che gli alberi impiantati o seminati costituiscano oltre il 50 % della provvigione legnosa a maturità; sono inclusi i boschi cedui di alberi originariamente impiantati o seminati; 11) «piantagione forestale»: foresta piantata che è a gestione intensiva e che al momento dell’impianto e della maturità del popolamento soddisfa tutti i criteri seguenti: una o due specie, classe di età uniforme e distribuzione regolare; sono incluse le piantagioni a rotazione rapida per legno, fibre ed energia ed escluse le foreste piantate per la protezione o il ripristino degli ecosistemi, nonché le foreste create mediante impianto o semina che a maturità assomigliano o assomiglieranno a foreste rinnovate naturalmente; 12) «altri terreni boschivi»: terreni non classificati come «foresta» di oltre 0,5 ettari con alberi di altezza superiore a 5 metri e copertura arborea fra il 5 e il 10 %, oppure con alberi capaci di raggiungere tali soglie in situ, o con copertura mista di arbusti, cespugli e alberi superiore al 10 %, a esclusione dei terreni a uso prevalentemente agricolo o urbano; 13) «a deforestazione zero»: a) i prodotti interessati contengono o sono stati nutriti o fabbricati usando materie prime interessate prodotte su terreni che non sono stati oggetto di deforestazione dopo il 31 dicembre 2020; e b) nel caso di prodotti interessati che contengono o sono stati fabbricati usando legno, il legno è stato raccolto senza causare il degrado della foresta di origine dopo il 31 dicembre 2020; 14) «prodotto»: coltivato, raccolto, ottenuto o allevato negli appezzamenti o, nel caso dei bovini, negli stabilimenti in questione; 15) «operatore»: la persona fisica o giuridica che nel corso di un’attività commerciale immette i prodotti interessati sul mercato o li esporta; 16) «immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione di una materia prima interessata o di un prodotto interessato sul mercato dell’Unione; 17) «commerciante»: la persona nella catena di approvvigionamento, diversa dall’operatore, che nel corso di un’attività commerciale mette a disposizione i prodotti interessati sul mercato; 18) «messa a disposizione sul mercato»: la fornitura di un prodotto interessato per la distribuzione, il consumo o l’uso sul mercato dell’Unione nel corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito; 19) «nel corso di un’attività commerciale»: ai fini della trasformazione, della distribuzione a consumatori commerciali o non commerciali o per uso nell’attività dell’operatore o del commerciante stesso; 20) «persona»: una persona fisica, una persona giuridica o qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell’Unione o del diritto nazionale, la capacità di agire; 21) «persona stabilita nell’Unione»: a) in caso di persona fisica, qualsiasi persona il cui luogo di residenza sia nell’Unione; b) in caso di persona giuridica o di associazione di persone, qualsiasi persona la cui sede statutaria, amministrazione centrale o stabile organizzazione sia nell’Unione; 22) «mandatario»: la persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che, conformemente all’, ha ricevuto dall’operatore o dal commerciante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti con riferimento agli obblighi dell’operatore o del commerciante ai sensi del presente regolamento; 23) «paese di origine»: il paese o territorio di cui all’articolo 60 del regolamento (UE) n. 952/2013; 24) «paese di produzione»: il paese o territorio in cui è stata prodotta la materia prima interessata o la materia prima interessata usata nella produzione di un prodotto interessato o in esso contenuta; 25) «prodotti non conformi»: i prodotti interessati non conformi all’; 26) «rischio trascurabile»: il livello di rischio che si applica alle materie prime interessate e ai prodotti interessati se, sulla base di una valutazione completa delle informazioni sia generali sia specifiche al prodotto e, se necessario, dell’applicazione di misure di attenuazione adeguate, tali materie prime o prodotti non destano preoccupazioni quanto alla possibilità di non conformità all’, lettera a) o b); 27) «appezzamento»: porzione di terreno all’interno di un unico fondo, ai sensi del diritto del paese di produzione, caratterizzata da condizioni sufficientemente omogenee da consentire la valutazione a livello aggregato del rischio di deforestazione e degrado forestale associato alle materie prime interessate ivi prodotte; 28) «geolocalizzazione»: l’ubicazione geografica di un appezzamento descritta mediante coordinate di latitudine e longitudine corrispondenti ad almeno un punto di latitudine e longitudine e usando almeno sei cifre decimali; per gli appezzamenti di superficie superiore a quattro ettari usati per la produzione di materie prime interessate diverse dai bovini deve essere fornita usando poligoni con punti di latitudine e longitudine sufficienti per descrivere il perimetro di ciascun appezzamento; 29) «stabilimento»: i locali e le strutture di qualsiasi tipo o, nel caso dell’allevamento all’aria aperta, qualsiasi ambiente o luogo in cui è tenuto il bestiame, su base temporanea o permanente; 30) «microimprese, piccole e medie imprese» o «PMI»: le microimprese, le piccole e le medie imprese ai sensi dell’ della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (19); 31) «indicazione comprovata»: segnalazione debitamente motivata da informazioni oggettive e verificabili riguardo alla mancata conformità al presente regolamento, che potrebbe richiedere l’intervento delle autorità competenti; 32) «autorità competenti»: le autorità designate a norma dell’, paragrafo 1; 33) «autorità doganali»: le autorità doganali quali definite all’, punto 1), del regolamento (UE) n. 952/2013; 34) «territorio doganale»: il territorio quale definito all’ del regolamento (UE) n. 952/2013; 35) «paese terzo»: un paese o territorio al di fuori del territorio doganale dell’Unione; 36) «immissione in libera pratica»: il regime di cui all’articolo 201 del regolamento (UE) n. 952/2013; 37) «esportazione»: il regime di cui all’articolo 269 del regolamento (UE) n. 952/2013; 38) «prodotti interessati che entrano nel mercato»: i prodotti interessati provenienti da paesi terzi e vincolati al regime doganale di «immissione in libera pratica» che sono destinati a essere immessi sul mercato dell’Unione e non sono destinati all’uso o al consumo privato all’interno del territorio doganale dell’Unione; 39) «prodotti interessati che escono dal mercato»: i prodotti interessati vincolati al regime doganale di «esportazione»; 40) «legislazione pertinente del paese di produzione»: le leggi applicabili nel paese di produzione per quanto riguarda lo status giuridico della zona di produzione in termini di: a) diritti d’uso del suolo; b) tutela dell’ambiente; c) norme relative alle foreste, comprese la gestione delle foreste e la conservazione della biodiversità, ove direttamente connesse alla raccolta del legno; d) diritti di terzi; e) diritti dei lavoratori; f) diritti umani protetti a norma del diritto internazionale; g) principio del consenso libero, previo e informato, compreso quanto previsto nella dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni; h) disciplina fiscale, sull’anticorruzione, commerciale e doganale.
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