Art. 16 · Obbligo di effettuare controlli

Art. 16

Obbligo di effettuare controlli

In vigore dal 31 mag 2023
Obbligo di effettuare controlli 1.   Le autorità competenti effettuano controlli nel proprio territorio al fine di accertare se gli operatori e i commercianti stabiliti nell’Unione rispettino il presente regolamento. Le autorità competenti effettuano controlli nel proprio territorio al fine di accertare se i prodotti interessati che l’operatore o il commerciante ha immesso o intende immettere sul mercato, ha messo a disposizione o intende mettere a disposizione sul mercato o ha esportato o intende esportare siano conformi al presente regolamento. 2.   I controlli di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono effettuati conformemente agli . 3.   Le autorità competenti adottano un approccio basato sul rischio per individuare i controlli da effettuare. I criteri di rischio sono individuati sulla base di un’analisi dei rischi di non conformità al presente regolamento, tenendo conto in particolare delle materie prime interessate, della complessità e della lunghezza delle catene di approvvigionamento, ivi compreso se vi è commistione di prodotti interessati, e della fase di trasformazione del prodotto interessato, del fatto che gli appezzamenti interessati siano adiacenti a foreste, del grado di rischio attribuito ai paesi o a parti di paesi conformemente all’, prestando un’attenzione particolare alla situazione dei paesi o delle parti di paesi classificati come ad alto rischio, dei precedenti di non conformità dell’operatore o del commerciante al presente regolamento, dei rischi di elusione e di qualsiasi altra informazione pertinente. L’analisi dei rischi si basa sulle informazioni di cui agli e può fondarsi sulle informazioni contenute nel sistema di informazione di cui all’, e può essere sostenuta da altre fonti pertinenti quali i dati di monitoraggio, i profili di rischio delle organizzazioni internazionali, le indicazioni comprovate presentate a norma dell’ o le conclusioni delle riunioni del gruppo di esperti della Commissione. 4.   Ove opportuno, la Commissione stabilisce e aggiorna periodicamente i criteri indicativi di rischio a livello dell’Unione conformemente al paragrafo 3 e li comunica alle autorità competenti. 5.   Ai fini dell’esecuzione dei controlli di cui al paragrafo 1, le autorità competenti elaborano piani annuali contenenti almeno: a) i criteri nazionali di rischio, stabiliti a norma del paragrafo 3, al fine di determinare i controlli necessari, che si basano su eventuali criteri indicativi di rischio a livello dell’Unione stabiliti dalla Commissione conformemente al paragrafo 4 e includono sistematicamente criteri di rischio per i paesi o parti di paesi classificati come ad alto rischio; b) la selezione degli operatori e dei commercianti da sottoporre a controllo; tale selezione deve basarsi sui criteri nazionali di rischio di cui alla lettera a), usando, tra l’altro, le informazioni contenute nel sistema di informazione di cui all’ e su tecniche di elaborazione elettronica dei dati; per ciascun operatore o commerciante da sottoporre a controllo, le autorità competenti possono individuare specifiche dichiarazioni di dovuta diligenza da controllare. 6.   Il riesame annuale dei piani da parte delle autorità competenti si basa sistematicamente sui risultati dei controlli e sull’esperienza acquisita nell’attuare i piani di cui al paragrafo 5 al fine di migliorarne l’efficacia. 7.   Le autorità competenti comunicano alle altre autorità competenti e alla Commissione i loro piani di controllo e i relativi aggiornamenti. Le autorità competenti si scambiano informazioni e si coordinano con le autorità competenti degli altri Stati membri e con la Commissione in materia di sviluppo e applicazione dei criteri di rischio di cui al paragrafo 5, ai fini di un’esecuzione più efficace del presente regolamento. 8.   Ciascuno Stato membro provvede affinché i controlli annuali effettuati dalle sue autorità competenti a norma del paragrafo 1 del presente articolo riguardino almeno il 3 % degli operatori che immettono o mettono a disposizione sul mercato o esportano prodotti interessati che contengono o sono stati fabbricati usando materie prime interessate prodotte in un paese di produzione o parti di un paese di produzione classificati come a rischio standard in conformità dell’. 9.   Ciascuno Stato membro provvede affinché i controlli annuali effettuati dalle sue autorità competenti a norma del paragrafo 1 del presente articolo riguardino almeno il 9 % degli operatori che immettono o mettono a disposizione sul mercato o esportano prodotti interessati che contengono o sono stati fabbricati usando materie prime interessate, nonché il 9 % della quantità di ciascuno dei prodotti interessati che contengono o sono stati fabbricati usando materie prime interessate prodotte in un paese o parti di un paese classificati come ad alto rischio in conformità dell’. 10.   Ciascuno Stato membro provvede affinché i controlli annuali effettuati dalle sue autorità competenti a norma del paragrafo 1 del presente articolo riguardino almeno l’1 % degli operatori che immettono o mettono a disposizione sul mercato o esportano prodotti interessati che contengono o sono stati fabbricati usando materie prime interessate prodotte in un paese o parti di un paese classificati come a basso rischio in conformità dell’. 11.   Gli obiettivi quantificati per i controlli da parte delle autorità competenti sono raggiunti separatamente per ciascuna delle materie prime interessate. Gli obiettivi quantificati sono calcolati in riferimento al numero totale di operatori che hanno immesso o reso disponibili sul mercato o esportato prodotti interessati nell’anno precedente, nonché alla quantità, se del caso. I controlli degli operatori sono considerati effettuati se l’autorità competente ha controllato gli elementi di cui all’, paragrafo 1, lettere a) e b). 12.   Fatti salvi i controlli programmati in anticipo conformemente al paragrafo 5 del presente articolo, le autorità competenti effettuano i controlli di cui al paragrafo 1 del presente articolo quando ottengono o vengono a conoscenza di informazioni pertinenti, anche basate su indicazioni comprovate presentate da terzi a norma dell’, riguardanti un possibile caso di non conformità al presente regolamento. 13.   I controlli sono effettuati senza darne preavviso all’operatore o al commerciante, salvo qualora una notifica preventiva all’operatore o al commerciante sia necessaria per garantire l’efficacia dei controlli stessi. 14.   Le autorità competenti tengono registri dei controlli, in cui indicano in particolare la natura e i risultati degli stessi e le misure adottate in caso di non conformità. I registri di tutti i controlli sono conservati per un minimo di dieci anni. 15.   I registri dei controlli effettuati a norma del presente regolamento e le relazioni sui relativi risultati costituiscono un’informazione ambientale ai fini della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (22) e sono messi a disposizione su richiesta.
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