Art. 16
Obbligo di effettuare controlli
In vigore dal 31 mag 2023
Obbligo di effettuare controlli
1. Le autorità competenti effettuano controlli nel proprio territorio al fine di accertare se gli operatori e i commercianti stabiliti nell’Unione rispettino il presente regolamento. Le autorità competenti effettuano controlli nel proprio territorio al fine di accertare se i prodotti interessati che l’operatore o il commerciante ha immesso o intende immettere sul mercato, ha messo a disposizione o intende mettere a disposizione sul mercato o ha esportato o intende esportare siano conformi al presente regolamento.
2. I controlli di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono effettuati conformemente agli .
3. Le autorità competenti adottano un approccio basato sul rischio per individuare i controlli da effettuare. I criteri di rischio sono individuati sulla base di un’analisi dei rischi di non conformità al presente regolamento, tenendo conto in particolare delle materie prime interessate, della complessità e della lunghezza delle catene di approvvigionamento, ivi compreso se vi è commistione di prodotti interessati, e della fase di trasformazione del prodotto interessato, del fatto che gli appezzamenti interessati siano adiacenti a foreste, del grado di rischio attribuito ai paesi o a parti di paesi conformemente all’, prestando un’attenzione particolare alla situazione dei paesi o delle parti di paesi classificati come ad alto rischio, dei precedenti di non conformità dell’operatore o del commerciante al presente regolamento, dei rischi di elusione e di qualsiasi altra informazione pertinente. L’analisi dei rischi si basa sulle informazioni di cui agli e può fondarsi sulle informazioni contenute nel sistema di informazione di cui all’, e può essere sostenuta da altre fonti pertinenti quali i dati di monitoraggio, i profili di rischio delle organizzazioni internazionali, le indicazioni comprovate presentate a norma dell’ o le conclusioni delle riunioni del gruppo di esperti della Commissione.
4. Ove opportuno, la Commissione stabilisce e aggiorna periodicamente i criteri indicativi di rischio a livello dell’Unione conformemente al paragrafo 3 e li comunica alle autorità competenti.
5. Ai fini dell’esecuzione dei controlli di cui al paragrafo 1, le autorità competenti elaborano piani annuali contenenti almeno:
a)
i criteri nazionali di rischio, stabiliti a norma del paragrafo 3, al fine di determinare i controlli necessari, che si basano su eventuali criteri indicativi di rischio a livello dell’Unione stabiliti dalla Commissione conformemente al paragrafo 4 e includono sistematicamente criteri di rischio per i paesi o parti di paesi classificati come ad alto rischio;
b)
la selezione degli operatori e dei commercianti da sottoporre a controllo; tale selezione deve basarsi sui criteri nazionali di rischio di cui alla lettera a), usando, tra l’altro, le informazioni contenute nel sistema di informazione di cui all’ e su tecniche di elaborazione elettronica dei dati; per ciascun operatore o commerciante da sottoporre a controllo, le autorità competenti possono individuare specifiche dichiarazioni di dovuta diligenza da controllare.
6. Il riesame annuale dei piani da parte delle autorità competenti si basa sistematicamente sui risultati dei controlli e sull’esperienza acquisita nell’attuare i piani di cui al paragrafo 5 al fine di migliorarne l’efficacia.
7. Le autorità competenti comunicano alle altre autorità competenti e alla Commissione i loro piani di controllo e i relativi aggiornamenti. Le autorità competenti si scambiano informazioni e si coordinano con le autorità competenti degli altri Stati membri e con la Commissione in materia di sviluppo e applicazione dei criteri di rischio di cui al paragrafo 5, ai fini di un’esecuzione più efficace del presente regolamento.
8. Ciascuno Stato membro provvede affinché i controlli annuali effettuati dalle sue autorità competenti a norma del paragrafo 1 del presente articolo riguardino almeno il 3 % degli operatori che immettono o mettono a disposizione sul mercato o esportano prodotti interessati che contengono o sono stati fabbricati usando materie prime interessate prodotte in un paese di produzione o parti di un paese di produzione classificati come a rischio standard in conformità dell’.
9. Ciascuno Stato membro provvede affinché i controlli annuali effettuati dalle sue autorità competenti a norma del paragrafo 1 del presente articolo riguardino almeno il 9 % degli operatori che immettono o mettono a disposizione sul mercato o esportano prodotti interessati che contengono o sono stati fabbricati usando materie prime interessate, nonché il 9 % della quantità di ciascuno dei prodotti interessati che contengono o sono stati fabbricati usando materie prime interessate prodotte in un paese o parti di un paese classificati come ad alto rischio in conformità dell’.
10. Ciascuno Stato membro provvede affinché i controlli annuali effettuati dalle sue autorità competenti a norma del paragrafo 1 del presente articolo riguardino almeno l’1 % degli operatori che immettono o mettono a disposizione sul mercato o esportano prodotti interessati che contengono o sono stati fabbricati usando materie prime interessate prodotte in un paese o parti di un paese classificati come a basso rischio in conformità dell’.
11. Gli obiettivi quantificati per i controlli da parte delle autorità competenti sono raggiunti separatamente per ciascuna delle materie prime interessate. Gli obiettivi quantificati sono calcolati in riferimento al numero totale di operatori che hanno immesso o reso disponibili sul mercato o esportato prodotti interessati nell’anno precedente, nonché alla quantità, se del caso. I controlli degli operatori sono considerati effettuati se l’autorità competente ha controllato gli elementi di cui all’, paragrafo 1, lettere a) e b).
12. Fatti salvi i controlli programmati in anticipo conformemente al paragrafo 5 del presente articolo, le autorità competenti effettuano i controlli di cui al paragrafo 1 del presente articolo quando ottengono o vengono a conoscenza di informazioni pertinenti, anche basate su indicazioni comprovate presentate da terzi a norma dell’, riguardanti un possibile caso di non conformità al presente regolamento.
13. I controlli sono effettuati senza darne preavviso all’operatore o al commerciante, salvo qualora una notifica preventiva all’operatore o al commerciante sia necessaria per garantire l’efficacia dei controlli stessi.
14. Le autorità competenti tengono registri dei controlli, in cui indicano in particolare la natura e i risultati degli stessi e le misure adottate in caso di non conformità. I registri di tutti i controlli sono conservati per un minimo di dieci anni.
15. I registri dei controlli effettuati a norma del presente regolamento e le relazioni sui relativi risultati costituiscono un’informazione ambientale ai fini della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (22) e sono messi a disposizione su richiesta.
Storico versioni
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