Art. 13 · Dovuta diligenza semplificata

Art. 13

Dovuta diligenza semplificata

In vigore dal 31 mag 2023
Dovuta diligenza semplificata 1.   Quando immette sul mercato i prodotti interessati o li esporta, l’operatore non è tenuto ad adempiere agli obblighi di cui agli se, dopo aver valutato la complessità della pertinente catena di approvvigionamento e il rischio di elusione del presente regolamento o di commistione con prodotti di origine sconosciuta o aventi origine in paesi o parti di paesi ad alto rischio o a rischio standard, ha appurato che tutte le materie prime interessate e tutti i prodotti interessati sono stati prodotti in paesi o parti di paesi classificati come a basso rischio conformemente all’. In tali casi, l’operatore mette a disposizione dell’autorità competente, su richiesta, la documentazione pertinente attestante un rischio trascurabile di elusione del presente regolamento o di commistione con prodotti di origine sconosciuta o aventi origine in paesi o parti di paesi ad alto rischio o a rischio standard. 2.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, l’operatore, se ottiene o viene a conoscenza di informazioni pertinenti, anche tramite la valutazione eseguita a norma del paragrafo 1 del presente articolo, comprese indicazioni comprovate presentate a norma dell’, secondo le quali sussiste il rischio che i prodotti interessati non siano conformi al presente regolamento o che il presente regolamento sia eluso, adempie a tutti gli obblighi di cui agli e comunica immediatamente qualsiasi informazione pertinente all’autorità competente. 3.   Qualora un’autorità competente venga a conoscenza di informazioni secondo le quali sussiste il rischio di elusione del presente regolamento, compresi i casi in cui le materie prime interessate o i prodotti interessati che sono stati prodotti in un paese a rischio standard o ad alto rischio o parte di esso sono successivamente trasformati in un paese a basso rischio o parte di esso da cui sono immessi sul mercato o escono dal mercato, l’autorità competente agisce immediatamente a norma dell’, paragrafo 1, e, ove necessario, adotta misure provvisorie conformemente all’.
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