Art. 10
Valutazione del rischio
In vigore dal 31 mag 2023
Valutazione del rischio
1. L’operatore verifica e analizza le informazioni raccolte a norma dell’ e qualsiasi altro documento pertinente. Sulla base di tali informazioni e documentazione, l’operatore procede a una valutazione del rischio tesa a stabilire se sussista il rischio che i prodotti interessati destinati a essere immessi sul mercato o esportati siano non conformi. L’operatore non immette sul mercato o esporta i prodotti interessati, salvo se la valutazione del rischio rivela un rischio nullo o trascurabile che i prodotti interessati siano non conformi.
2. La valutazione del rischio tiene conto in particolare dei criteri seguenti:
a)
rischio attribuito al paese di produzione in questione o a parti di esso conformemente all’;
b)
presenza di foreste nel paese di produzione o in parti di esso;
c)
presenza di popoli indigeni nel paese di produzione o in parti di esso;
d)
consultazione e cooperazione in buona fede con i popoli indigeni del paese di produzione o di parti di esso;
e)
esistenza di segnalazioni debitamente motivate dei popoli indigeni basate su informazioni oggettive e verificabili riguardanti l’uso o la proprietà della superficie utilizzata ai fini della produzione della materia prima interessata;
f)
diffusione della deforestazione o del degrado forestale nel paese di produzione o in parti di esso;
g)
fonte, attendibilità e validità delle informazioni di cui all’, paragrafo 1, nonché collegamenti con altra documentazione disponibile;
h)
preoccupazioni inerenti al paese di produzione e di origine o a parti di esso, ad esempio a livello di corruzione, diffusione di pratiche di falsificazione di documenti e dati, carenze nell’applicazione della legge, violazioni dei diritti umani riconosciuti a livello internazionale, conflitti armati o esistenza di sanzioni imposte dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal Consiglio dell’Unione europea;
i)
complessità della catena di approvvigionamento e fase di trasformazione dei prodotti interessati, in particolare difficoltà nel collegare i prodotti interessati all’appezzamento in cui sono state prodotte le materie prime interessate;
j)
rischio di elusione del presente regolamento o di commistione con prodotti interessati di origine sconosciuta o che sono stati prodotti in una zona in passato o tuttora oggetto di deforestazione o degrado forestale;
k)
conclusioni delle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione che sostengono l’attuazione del presente regolamento, pubblicate nel registro dei gruppi di esperti della Commissione;
l)
indicazioni comprovate presentate a norma dell’ e informazioni sui precedenti di non conformità al presente regolamento di operatori o commercianti lungo la pertinente catena di approvvigionamento;
m)
qualsiasi informazione che indichi il rischio che i prodotti interessati siano non conformi;
n)
informazioni complementari sulla conformità al presente regolamento, anche provenienti dalla certificazione o da altri sistemi di verifica da parte di terzi, compresi i sistemi volontari riconosciuti dalla Commissione a norma dell’, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (21), purché tali informazioni soddisfino i requisiti di cui all’ del presente regolamento.
3. I prodotti del legno che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 e che sono coperti da una licenza FLEGT valida nell’ambito di un sistema di licenze funzionante sono ritenuti conformi all’, lettera b), del presente regolamento.
4. L’operatore documenta e riesamina la valutazione del rischio con cadenza almeno annuale e la mette a disposizione delle autorità competenti su richiesta. L’operatore deve essere in grado di dimostrare in che modo ha verificato le informazioni raccolte rispetto ai criteri di valutazione del rischio di cui al paragrafo 2 e in che modo ha determinato il grado di rischio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2023:1115:oj#art-10