Art. 98 · Cooperazione con altre autorità

Art. 98

Cooperazione con altre autorità

In vigore dal 31 mag 2023
Cooperazione con altre autorità Se un offerente, una persona che chiede l’ammissione alla negoziazione, un emittente di un token collegato ad attività o di un token di moneta elettronica, o un prestatore di servizi per le cripto-attività svolge attività diverse da quelle contemplate dal presente regolamento, le autorità competenti cooperano con le autorità responsabili della vigilanza o della sorveglianza di tali altre attività come previsto dal diritto dell’Unione o nazionale, comprese le autorità fiscali e le pertinenti autorità di vigilanza di paesi terzi.
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