Art. 96
Cooperazione con l’ABE e l’ESMA
In vigore dal 31 mag 2023
Cooperazione con l’ABE e l’ESMA
1. Ai fini del presente regolamento, le autorità competenti collaborano strettamente con l’ESMA in conformità del regolamento (UE) n. 1095/2010 e con l’ABE in conformità del regolamento (UE) n. 1093/2010. Esse si scambiano informazioni ai fini dell’esercizio delle loro funzioni a norma del presente capo e dei capi 2 e 3 del presente titolo.
2. Le autorità competenti forniscono senza ritardo all’ABE e all’ESMA tutte le informazioni necessarie per l’espletamento dei loro compiti in conformità rispettivamente dell’ del regolamento (UE) n. 1093/2010 e dell’ del regolamento (UE) n. 1095/2010.
3. L’ESMA, in stretta cooperazione con l’ABE, elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati, modelli e procedure standard per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti e l’ABE e l’ESMA.
L’ESMA presenta i progetti di norme tecniche di attuazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 30 giugno 2024.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Storico versioni
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