Art. 92 · Prevenzione e individuazione di abusi di mercato

Art. 92

Prevenzione e individuazione di abusi di mercato

In vigore dal 31 mag 2023
Prevenzione e individuazione di abusi di mercato 1.   Chiunque predisponga o esegua a titolo professionale operazioni in cripto-attività dispone di dispositivi, sistemi e procedure efficaci per prevenire e individuare gli abusi di mercato. Tale persona è soggetta alle norme di notifica dello Stato membro in cui è registrata o ha la sede centrale o, nel caso di una succursale, dello Stato membro in cui è situata la succursale, e comunica senza indugio all’autorità competente di tale Stato membro qualsiasi ragionevole sospetto in merito a un ordine o a un’operazione, comprese eventuali cancellazioni o modifiche degli stessi, e ad altri aspetti del funzionamento della tecnologia a registro distribuito, come il meccanismo di consenso, qualora vi possano essere circostanze che indichino che un abuso di mercato sia stato commesso, sia in atto o possa essere commesso. Le autorità competenti che ricevono una segnalazione di ordini o operazioni sospetti trasmettono immediatamente tali informazioni alle autorità competenti delle piattaforme di negoziazione interessate. 2.   L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente: a) dispositivi, sistemi e procedure adeguati affinché le persone si conformino al paragrafo 1; b) il modello che le persone devono utilizzare per conformarsi al paragrafo 1; c) per gli abusi di mercato transfrontalieri, procedure di coordinamento tra le autorità competenti pertinenti per individuare e sanzionare gli abusi di mercato. L’ESMA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 30 dicembre 2024. 3.   Al fine di garantire la coerenza delle prassi di vigilanza di cui al presente articolo, entro il 30 giugno 2025 l’ESMA emana orientamenti, in conformità dell’ del regolamento (UE) n. 1095/2010, sulle prassi di vigilanza tra le autorità competenti al fine di prevenire e individuare gli abusi di mercato, se non già contemplati dalle norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo 2.
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