Art. 8 · Notifica del White Paper sulle cripto-attività e delle comunicazioni di marketing

Art. 8

Notifica del White Paper sulle cripto-attività e delle comunicazioni di marketing

In vigore dal 31 mag 2023
Notifica del White Paper sulle cripto-attività e delle comunicazioni di marketing 1.   Gli offerenti, le persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione o i gestori di piattaforme di negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica notificano il loro White Paper sulle cripto-attività all’autorità competente del loro Stato membro d’origine. 2.   Le comunicazioni di marketing sono notificate, su richiesta, all’autorità competente dello Stato membro d’origine e all’autorità competente dello Stato membro ospitante quando si rivolgono a potenziali possessori di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica in tali Stati membri. 3.   Le autorità competenti non richiedono una previa approvazione del White Paper sulle cripto-attività, né di comunicazioni di marketing ad essi relative prima della loro rispettiva pubblicazione. 4.   La notifica del White Paper sulle cripto-attività di cui al paragrafo 1 è corredata da una presentazione dei motivi per cui le cripto-attività descritte in tale White Paper non dovrebbero essere considerate: a) una cripto-attività esclusa dall’ambito di applicazione del presente regolamento conformemente all’, paragrafo 4; b) un token di moneta elettronica; o c) un token collegato ad attività. 5.   Gli elementi di cui ai paragrafi 1 e 4 sono notificati all’autorità competente dello Stato membro d’origine almeno 20 giorni lavorativi prima della data di pubblicazione del White Paper sulle cripto-attività. 6.   Unitamente alla notifica di cui al paragrafo 1, gli offerenti e le persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica forniscono all’autorità competente del loro Stato membro d’origine un elenco degli eventuali Stati membri ospitanti in cui intendono offrire le loro cripto-attività al pubblico o chiedere l’ammissione alla negoziazione. Essi informano inoltre l’autorità competente del proprio Stato membro d’origine della data prevista per l’inizio dell’offerta al pubblico o l’ammissione alla negoziazione e ogni modifica di tale data. L’autorità competente dello Stato membro d’origine notifica al punto di contatto unico degli Stati membri ospitanti l’intenzione di effettuare un’offerta al pubblico o di chiedere l’ammissione alla negoziazione e comunicano al punto di contatto unico il relativo White Paper sulle cripto-attività entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento dell’elenco degli Stati membri ospitanti di cui al primo comma. 7.   L’autorità competente dello Stato membro d’origine comunica all’ESMA le informazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 4 come pure la data prevista per l’inizio dell’offerta al pubblico o dell’ammissione alla negoziazione ed ogni eventuale modifica di tale data. Essa trasmette tali informazioni entro cinque giorni lavorativi dal loro ricevimento da parte dell’offerente o della persona che chiede l’ammissione alla negoziazione. L’ESMA rende disponibile il White Paper sulle cripto-attività nel registro di cui all’, paragrafo 2, entro la data di inizio dell’offerta al pubblico o dell’ammissione alla negoziazione.
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