Art. 77
Scambio di cripto-attività con fondi o scambio di cripto-attività con altre cripto-attività
In vigore dal 31 mag 2023
Scambio di cripto-attività con fondi o scambio di cripto-attività con altre cripto-attività
1. I prestatori di servizi per le cripto-attività che scambiano cripto-attività con fondi o altre cripto-attività stabiliscono una politica commerciale non discriminatoria che indichi, in particolare, il tipo di clienti con cui accettano di effettuare operazioni e le condizioni che tali clienti devono soddisfare.
2. I prestatori di servizi per le cripto-attività che scambiano cripto-attività con fondi o altre cripto-attività pubblicano un prezzo fisso delle cripto-attività o un metodo per determinare il prezzo delle cripto-attività che propongono di scambiare con fondi o altre cripto-attività, come pure qualsiasi limite applicabile all’importo da scambiare determinato dal prestatore di servizi per le cripto-attività.
3. I prestatori di servizi per le cripto-attività che scambiano cripto-attività con fondi o altre cripto-attività eseguono gli ordini dei clienti ai prezzi indicati quando l’ordine di scambio è definitivo. I prestatori di servizi per le cripto-attività informano i loro clienti delle condizioni necessarie affinché un ordine sia considerato definitivo.
4. I prestatori di servizi per le cripto-attività che scambiano cripto-attività con fondi o altre cripto-attività pubblicano informazioni circa le operazioni da essi eseguite, ad esempio il volume e il prezzo delle operazioni.
Storico versioni
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