Art. 74 · Liquidazione ordinata dei prestatori di servizi per le cripto-attività

Art. 74

Liquidazione ordinata dei prestatori di servizi per le cripto-attività

In vigore dal 31 mag 2023
Liquidazione ordinata dei prestatori di servizi per le cripto-attività I prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano i servizi di cui agli articoli da 75 a 79 dispongono di un piano adeguato per sostenere la liquidazione ordinata delle loro attività a norma del diritto nazionale applicabile, compresa la continuità o la ripresa di qualsiasi attività critica svolta da tali prestatori di servizi. Tale piano dimostra la capacità dei prestatori di servizi per le cripto-attività di eseguire una liquidazione ordinata senza causare un indebito danno economico ai loro clienti.
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