Art. 70 · Custodia delle cripto-attività e dei fondi dei clienti

Art. 70

Custodia delle cripto-attività e dei fondi dei clienti

In vigore dal 31 mag 2023
Custodia delle cripto-attività e dei fondi dei clienti 1.   I prestatori di servizi per le cripto-attività che detengono cripto-attività appartenenti a clienti o i mezzi di accesso a tali cripto-attività adottano disposizioni adeguate per tutelare i diritti di titolarità dei clienti, in particolare in caso di insolvenza del prestatore di servizi per le cripto-attività, e per prevenire l’uso delle cripto-attività dei clienti per conto proprio. 2.   Qualora i loro modelli di business o i servizi per le cripto-attività richiedano la detenzione di fondi dei clienti diversi dai token di moneta elettronica, i prestatori di servizi per le cripto-attività adottano disposizioni adeguate per tutelare i diritti di titolarità dei clienti e prevenire l’uso dei fondi dei clienti per conto proprio. 3.   Entro la fine del giorno lavorativo successivo al giorno in cui sono stati ricevuti i fondi dei clienti diversi dai token di moneta elettronica, i prestatori di servizi per le cripto-attività depositano tali fondi presso un ente creditizio una banca centrale. I prestatori di servizi per le cripto-attività adottano tutte le misure necessarie per garantire che i fondi dei clienti diversi dai token di moneta elettronica detenuti presso un ente creditizio o una banca centrale siano detenuti in un conto distinto da quelli utilizzati per detenere fondi appartenenti ai prestatori di servizi per le cripto-attività. 4.   I prestatori di servizi per le cripto-attività possono prestare essi stessi, o tramite terzi, servizi di pagamento connessi al servizio per le cripto-attività che offrono, a condizione che il prestatore di servizi per le cripto-attività stesso, o il soggetto terzo, sia autorizzato a prestare tali servizi a norma della direttiva (UE) 2015/2366. Qualora siano prestati servizi di pagamento, i prestatori di servizi per le cripto-attività informano i rispettivi clienti di tutti gli elementi seguenti: a) la natura nonché i termini e le condizioni di tali servizi, fornendo riferimenti al diritto nazionale applicabile e ai diritti dei clienti; b) se tali servizi sono offerti direttamente da essi o da terzi. 5.   I paragrafi 2 e 3 del presente articolo non si applicano ai prestatori di servizi per le cripto-attività che sono istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento o enti creditizi.
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